Cassazione Civile, Ordinanza n. 27245/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un avvocato contro il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione e l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione. In sede di legittimità, il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come risultante da certificazione di cancelleria, e che ciò comportava l'improcedibilità del ricorso. Ha inoltre esaminato la questione dell'ammissibilità del controricorso, ritenendolo ammissibile ai fini delle spese perché corredato da copia del ricorso notificato ed anche tempestivo in ragione dell'originaria invalidità della notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c. Ha ritenuto ammissibile il controricorso del Ministero della giustizia, sia perché corredato da copia del ricorso notificato, sia perché la notifica del ricorso era stata effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, con conseguente decorrenza non valida del termine per il controricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine prescritto; la mancata tempestiva proposizione del deposito rende il ricorso improcedibile.
Il termine per il controricorso non decorre validamente se la notifica del ricorso introduttivo è inefficace; il controricorso può comunque essere ammissibile ai fini della pronuncia sulle spese, se il controricorrente si costituisce allegando copia del ricorso notificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base per il contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, dopo la notifica, non segue il deposito del ricorso e degli atti richiesti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.
- La parte intimata può chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso anche mediante controricorso, purché alleghi copia dell'atto notificato, così da dimostrare l'effettiva proposizione dell'impugnazione.
- La notifica del ricorso per cassazione eseguita presso un ufficio dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello competente è viziata; la sanatoria opera con la costituzione del destinatario e, fino a quel momento, il termine per il controricorso non inizia a decorrere validamente.
- L'amissibilità del controricorso va valutata anche in funzione della liquidazione delle spese di legittimità, quando il controricorrente abbia comunque assolto all'onere di produrre la copia notificata del ricorso.
Come è indicizzato
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