Cassazione Penale, Sentenza n. 13652/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del Gip di Ragusa di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e denunciava l'erronea interpretazione e applicazione dei criteri di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. Sosteneva che la sostanza stupefacente rinvenuta poteva essere destinata ad uso personale (cosi come dichiarato dall'indagato) e che le esigenze cautelari erano state valutate in modo superficiale, anche alla luce del fatto che l'indagato era indagato in un altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilità. Ha confermato l'orientamento del Tribunale del riesame ritenendo la motivazione logicamente coerente: il Gip e il Tribunale hanno ritenuto sussistenti gravi indizi in considerazione del rinvenimento di 47,38 grammi di cocaina in pietra, un bilancino di precisione, ritagli di cellophane e una macchina per il sottovuoto, elementi ritenuti indicativi della destinazione allo spaccio, non coerenti con l'uso esclusivamente personale visto il valore economico e le fonti di reddito dell'indagato. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione circa le esigenze cautelari, rilevando il pericolo di reiterazione criminosa ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e la necessità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sulle condotte penalmente rilevanti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori dimostrassero gravità indiziaria per reati di cui a tale norma (detenzione ai fini di spaccio).
Riferimento ai criteri probatori e di motivazione che il giudice deve seguire nella valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha verificato che il Tribunale del riesame abbia dato adeguata e logicamente coerente motivazione secondo tali criteri.
art. 274 lett. c) cod.proc.pen.
Prevede il pericolo di reiterazione criminosa come esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti e della stabilità dell'attività del prevenuto, sussistesse tale pericolo giustificando la custodia cautelare in carcere.
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari si fonda su un apprezzamento globale degli elementi raccolti (quantità di droga, strumenti tipici dello spaccio, confezionamento, valore economico) e non su una singola circostanza isolata.
- La presenza di bilancini, materiale per il confezionamento e macchine per il sottovuoto, unita a una quantità non trascurabile di stupefacente, è considerata frequentemente indicativa di attività di spaccio e sufficiente a fondare gravi indizi se la difesa non fornisce elementi contrari plausibili.
- Il confronto tra quantità/valore della droga e le fonti di reddito dell'indagato può rendere meno credibile la tesi dell'uso personale.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) può essere desunta dalla stabilità dell'attività delittuosa e dai precedenti dell'indagato; in presenza di tali elementi la custodia in carcere può essere ritenuta necessaria.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare i provvedimenti cautelari, verifica principalmente la logicità, coerenza e completezza della motivazione del giudice di merito e non procede a una rinnovata valutazione del merito probatorio o a un ricalcolo del valore delle prove.
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