Cassazione Penale, Sentenza n. 40988/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione (prelievo di €71.400 dalle casse della Cooperativa Edil Blu) e per bancarotta fraudolenta documentale (capo A relativo a Edil Blu e capo C relativo a Mira s.r.l.). I primi due motivi censuravano la valutazione delle scritture contabili e l'omessa considerazione di documenti prodotti relativi agli anni 2011-2012 e della crisi del settore edilizio che, secondo la difesa, giustificherebbero i pagamenti ai dipendenti; si contestava inoltre l'errata applicazione della presunzione di distrazione e l'incongruenza nel ritenere al tempo stesso inattendibili e attendibili le scritture. Il terzo motivo denunciava la mancanza di adeguata motivazione circa il dolo specifico richiesto per le bancarotte documentali e chiedeva, in subordine, la riqualificazione in bancarotta documentale semplice (reato prescritto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e quindi inammissibili: ha confermato che l'accertamento della distrazione poteva fondarsi sull'ammissione dell'imputato, sull'emersione di un credito della cooperativa verso l'amministratore e sulla valutazione concreta di attendibilità operata dal curatore, non essendo stata fornita dall'imputato una specifica prova della destinazione aziendale delle somme prelevate. Il terzo motivo è stato invece accolto: la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta sui profili del dolo (specifico e generico) richiesti per le diverse ipotesi di bancarotta documentale e non ha valutato compiutamente la possibile riqualificazione nella forma semplice; per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente ai capi A) e C) e ha rinviato alla Corte territoriale per nuovo giudizio su tali capi.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione sintetica dei mezzi di impugnazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti da tale disciplina
La sentenza osserva che la prova della preesistenza dei beni non può fondarsi semplicemente sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili ex art. 2710 c.c., bensì richiede valutazione concreta e prove della disponibilità dei beni
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Per la bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo generico (consapevolezza dell'irregolare tenuta delle scritture che impedisce la ricostruzione patrimoniale) o il dolo specifico (volontà di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto vantaggio)
art. 217, comma 2, legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
La bancarotta documentale semplice può integrarsi anche per colpa; l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa, a differenza della bancarotta fraudolenta che richiede dolo
disposizioni emergenziali procedurali (art. 23 d.l. 127/2020 e successive proroghe)
Riferimenti procedurali relativi alla modalità di deposito delle conclusioni e alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti
Massime di principio
- Per la bancarotta per distrazione è necessario provare la precedente disponibilità dei beni da parte dell'amministratore; tale prova non può essere desunta automaticamente dal disavanzo o dal passivo societario, ma può emergere da elementi concreti come confessioni, poste contabili che rilevino un credito dell'impresa verso l'amministratore e valutazioni del curatore.
- L'ammissione dell'imputato e l'accertamento del curatore sulla sussistenza di un credito della società verso l'amministratore possono integrare prova idonea della distrazione, soprattutto se l'amministratore non fornisce una spiegazione dettagliata e documentata della destinazione aziendale delle somme prelevate.
- La valutazione dell'attendibilità delle scritture contabili è concreta e parziale: il giudice può ritenere attendibile una posta (es. credito verso l'amministratore) e allo stesso tempo ritenere non provata la 'scomparsa' di pagamenti se non supportata da elementi oggettivi.
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale occorre distinguere chiaramente tra la forma "semplice" (dolo o colpa, possibile riqualificazione e diverso regime sanzionatorio/temporale) e la forma "fraudolenta" (dolo generico o specifico): il giudice deve motivare espressamente sull'elemento soggettivo preso a base della qualificazione.
- Se la difesa prospetta la riqualificazione in bancarotta documentale semplice o eccezioni sulla realtà dell'evento (es. perdita di documenti per allagamento), la Corte deve dare risposta circostanziata a tali censure; l'omessa o insufficiente motivazione su questi punti può comportare annullamento con rinvio.
- La semplice crisi settoriale o difficoltà economiche non esonerano dall'onere probatorio dell'amministratore circa l'utilizzo aziendale di somme prelevate: servono indicazioni precise (nomi di fornitori/dipendenti, importi, documentazione) per sottrarre gli atti all'interpretazione di distrazione.
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