Cassazione Civile, Ordinanza n. 02665/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un professionista incaricato di assistere la debitrice nella predisposizione della domanda, del piano e della proposta di concordato preventivo chiedeva l'ammissione al passivo in prededuzione del proprio compenso. Il curatore si opponeva deducendo che l'attività era stata svolta in modo negligente e incompleto, poiché il concordato era poi stato revocato per atti in frode e per irregolarità/carenze della documentazione. Il tribunale di merito aveva individuato vari profili di inadempimento: mancata valutazione di una nota di credito di un fornitore, mancata considerazione di pagamenti anomali, errata gestione del consolidato fiscale e del gruppo IVA, omissione di rilievi sulla situazione contabile e mancata segnalazione di spese rilevanti per formazione 4.0. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, nullità del decreto per motivazione apparente e violazione dell'art. 161, comma 3, l.f. e dell'art. 1176 c.c., sostenendo che il tribunale avesse confuso il suo ruolo di advisor con quello di professionista attestatore indipendente. Con i motivi successivi contestava nel merito i singoli addebiti, sostenendo che i pagamenti erano documentati, che eventuali irregolarità dipendevano dalla società fornitrice o da vicende fiscali non a lui imputabili, che la nota di credito sarebbe stata comunque ricevibile in base alla disciplina sopravvenuta e che taluni fatti erano stati omessi o male valutati; lamentava inoltre omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione del decreto era effettivamente presente e comprensibile, nonostante alcuni richiami all'art. 161, comma 3, l.f., perché il ragionamento del tribunale riguardava comunque la spettanza del compenso dell'advisor in relazione ai profili di inadempimento riscontrati. I motivi dal secondo al sesto sono stati giudicati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché non riproducevano adeguatamente gli atti e i documenti richiamati, e perché miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione. La Corte ha poi affermato il principio per cui, in tema di accertamento del passivo, l'advisor che chieda il pagamento del proprio compenso per l'assistenza nella predisposizione di un piano di concordato in continuità deve dimostrare la corretta esecuzione della prestazione o la riconducibilità dell'esito negativo a fattori esogeni, imprevedibili e impreveduti; nel caso concreto, il tribunale aveva già compiuto un accertamento coerente con tale criterio, valorizzando specifici inadempimenti nella rappresentazione dei dati aziendali. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 161, comma 3, l.f.
richiamato come norma che disciplina il professionista attestatore indipendente; la Corte osserva però che, pur con tale richiamo, il decreto riguardava sostanzialmente la posizione dell'advisor e la verifica della correttezza della prestazione professionale
art. 173 l.f.
richiamato in relazione alla revoca del concordato per atti in frode e agli inadempimenti rilevati nella vicenda concorsuale
art. 67 l.f.
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibile inefficacia di pagamenti anteriori e la necessità della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo
la prestazione del professionista incaricato della redazione del piano di concordato deve essere eseguita con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico
i motivi sono dichiarati inammissibili perché non rispettano l'onere di autosufficienza nel riportare il contenuto degli atti e documenti rilevanti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità del provvedimento e motivazione apparente; la Corte esclude il vizio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge; la Corte osserva che le censure mascherano in realtà richieste di nuova valutazione del merito
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla contestazione dei fatti posti a base dell'eccezione di inadempimento
richiamato dal ricorrente sulla ricevibilità della nota di credito in contesto concorsuale
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore della procedura può opporre l'inadempimento del professionista che richiede il compenso, limitandosi a contestare la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione.
- Quando il creditore-professionista oppone al diniego del compenso la propria corretta attività, egli ha l'onere di dimostrare l'esattezza dell'adempimento o, in alternativa, che l'esito negativo della procedura dipenda da fattori esterni, imprevedibili e non imputabili alla sua condotta.
- L'advisor che assiste nella predisposizione di domanda, piano e proposta di concordato deve fornire una rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale e contabile dell'impresa, tale da essere idonea a sostenere la procedura e l'informazione dei creditori.
- La funzione dell'advisor non coincide con quella dell'attestatore indipendente, ma la sua prestazione professionale resta soggetta alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., con doveri di verifica e di segnalazione coerenti con l'incarico assunto.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi; i motivi devono inoltre rispettare l'onere di autosufficienza indicando compiutamente gli atti e i documenti rilevanti.
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