Cassazione Penale, Sentenza n. 30190/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame incentrando i motivi su tre profili principali: 1) illegittima valutazione del rapporto tra il delitto di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1), con omessa o contraddittoria ricostruzione della provenienza del denaro e del modus operandi; 2) vizi di motivazione circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (agevolazione mafiosa/metodo mafioso) per i vari capi, basata su elementi ritenuti insufficienti o non sviluppati; 3) carenze nella motivazione sulle esigenze cautelari (necessità e gravità indiziaria) e sulla misura cautelare adottata (custodia in carcere/arresti domiciliari/obblighi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata in più punti e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio. In particolare la Corte ha censurato: a) la mancanza di una chiara e coerente ricostruzione fattuale e motivazionale circa il rapporto tra art. 512-bis e art. 648-ter.1 (non è stato precisato quale fosse il delitto presupposto, la provenienza effettiva del denaro e il concreto utilizzo dei proventi); b) la motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (il Tribunale non ha adeguatamente spiegato in che modo le condotte travalicassero interessi personali per agevolare l'associazione mafiosa o come emergesse il metodo mafioso); c) l'omessa disamina di profili rilevanti richiesti dalla Cassazione stessa (modi operativi, flussi finanziari, correlazione tra intestazioni e reimpieghi). La decisione ha quindi rimosso i profili cautelari fondati su tali ragioni e ha imposto al giudice di rinvio di accertare i fatti con maggiore dettaglio e di riformulare le valutazioni.
Norme richiamate
Richiama la disciplina sulla responsabilità per il concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la compartecipazione dei soggetti nelle imputazioni.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla continuazione o alla determinazione della pena in caso di concorso di reati; citato per la valutazione delle condotte plurime e del concorso formale fra fatti.
Norma sull'intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori con dolo specifico (finalità elusiva delle misure di prevenzione o agevolazione di reati); nella sentenza la Corte richiama che tale fattispecie ha finalità qualificanti diverse dall'autoriciclaggio e che può sussistere rapporto di specialità/consunzione con il 648-ter.1 solo se la intestazione riguarda lo stesso bene e per la stessa finalità.
Norma sul riciclaggio; citata come parte del contesto normativo relativo ai reati economici collegati al reimpiego di proventi illeciti.
Norma sull'autoriciclaggio (reimpiego di proventi di reato da parte dell'autore); la Corte precisa che per configurarlo occorre la dimostrazione che il bene o il denaro impiegato provenga effettivamente da un delitto non colposo, ossia la provenienza illecita deve essere provata concretamente.
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso; citata in relazione alla valutazione dell'agevolazione o dell'uso del metodo mafioso ai fini dell'aggravante.
Circostanza aggravante per i reati commessi avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare la associazione mafiosa; la Corte sottolinea che la sua applicazione richiede prove che le condotte abbiano travalicato l'interesse personale per perseguire finalità del sodalizio o che sia emerso chiaramente il 'metodo mafioso', non può fondarsi su indizi generici, parentela o rapporti occasionali.
Citato come possibile riferimento a false comunicazioni sociali/false informazioni in bilancio; nella vicenda emerge come il Tribunale abbia talora fatto riferimento a presunti 'falsi in bilancio' sebbene tale illecito non fosse formalmente contestato nell'imputazione provvisoria.
Massime di principio
- Per configurare l'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 occorre provare la concreta provenienza illecita delle somme o dei beni reimpiegati: non basta la mera intestazione fittizia prevista dall'art. 512-bis, salvo che quest'ultima abbia avuto finalità e oggetto coincidenti con l'operazione di reimpiego.
- Quando si contestano insieme 512-bis e 648-ter.1 il giudice deve indicare con precisione quale sia il reato presupposto, il flusso economico (come e quando i proventi sono stati prodotti e impiegati) e il modus operandi: mancate specificazioni motivazionali comportano annullamento e rinvio.
- La clausola di riserva/consunzione prevista nell'art. 512-bis impone cautela: se l'intestazione fittizia costituisce la modalità principale di occultamento dello stesso bene oggetto di autoriciclaggio, può prevalere il reato più grave oppure prodursi consunzione; occorre valutare caso per caso la coincidenza dell'oggetto materiale e della finalità.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede elementi concreti che dimostrino l'impiego del metodo mafioso o la ricaduta delle condotte nell'interesse dell'associazione; collegamenti di parentela, rapporti economici occasionali o conversazioni isolate non sono di per sé sufficienti senza un adeguato sviluppo probatorio.
- Il giudice che applica misure cautelari deve fornire motivazioni puntuali sulle esigenze cautelari e sul nesso tra gravità indiziaria e specifiche condotte; valutazioni generiche o contraddittorie sulle fonti dei proventi invalidano la decisione cautelare.
- In presenza di contestazioni complesse inerenti flussi finanziari societari, il processo richiede una ricostruzione cronologica e contabile dettagliata (movimenti in contanti, versamenti, bonifici, acquisto di beni) per stabilire la provenienza dei fondi e la destinazione degli stessi.
- Non è corretto assumere automaticamente che utilità finanziare registrate come 'ricavi non contabilizzati' equivalgano a proventi di reato: serve dimostrazione che tali ricavi derivino da attività illecite e che siano stati reimpiegati per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
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