Cassazione Penale, Ordinanza n. 02341/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata aveva già escluso tale beneficio con motivazione ritenuta adeguata e logicamente coerente, valorizzando la pericolosità dell'imputato desunta dall'aggravamento della misura di prevenzione applicata nei suoi confronti, dalla sua indifferenza al rispetto delle prescrizioni e dal fatto che il reato era stato commesso circa un mese dopo tale aggravamento. Il ricorso non si confrontava con questa ratio decidendi e proponeva solo una lettura alternativa degli elementi di fatto.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione evidenzi elementi sintomatici della non occasionalità e della pericolosità del comportamento, come l'aggravamento di misure di prevenzione, l'indifferenza verso le prescrizioni e la prossimità temporale tra aggravamento e commissione del reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La verifica della particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che consideri non solo la gravità astratta del reato, ma anche elementi concreti sintomatici della personalità e della pericolosità dell'imputato.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando il giudice valorizzi l'inosservanza delle prescrizioni e la vicinanza temporale tra un aggravamento di misura di prevenzione e il fatto contestato.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.
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