Cassazione Civile, Ordinanza n. 21678/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda la tassazione IRPEF di somme erogate, per gli anni 2007-2010, a un ex dipendente del Porto di Genova quale trattamento pensionistico complementare integrativo, poi gestito dall'INPS in qualità di successore del Consorzio. Il contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta che assumeva eccedente, sostenendo che tali somme dovessero essere tassate solo sull'87,50% dell'importo, come prestazioni di previdenza complementare. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione sostenendo che, per le prestazioni maturate ed erogate dopo il 1° gennaio 2001, la disciplina applicabile imponeva la tassazione sull'intera base imponibile, non essendo più operante il previgente regime dell'87,50%. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 124 del 1993, del TUIR e del D.Lgs. n. 47 del 2000, censurando la sentenza regionale per aver riconosciuto il rimborso in base a una base imponibile ridotta e per avere applicato in modo non corretto l'art. 12 del D.Lgs. n. 47 del 2000.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR non si sia conformata al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui per le prestazioni pensionistiche complementari erogate dopo il 31 dicembre 2000 si applica la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 47 del 2000, con tassazione secondo la normativa vigente al momento della maturazione/erogazione della prestazione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, secondo quanto indicato nel dispositivo riportato nel testo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7-bis e 13, comma 8
Richiamati dall'Agenzia come norme in materia di previdenza complementare e relativo trattamento fiscale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Le prestazioni pensionistiche complementari periodiche sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d
Nel quadro normativo successivo al 1997 e poi al 2000, le prestazioni periodiche richiamate non sono più soggette al previgente meccanismo dell'87,5% ma restano tassabili secondo il regime risultante dalle modifiche normative.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis
In base al testo originario, le prestazioni periodiche costituivano reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f
Ha modificato il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari a decorrere dal 1° gennaio 2001.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1
Per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di efficacia del decreto, le nuove disposizioni si applicano solo alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2001, mentre per le prestazioni maturate prima continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 19, comma 1
Richiamato per il principio della decorrenza della nuova disciplina dal 1° gennaio 2001.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di prestazioni pensionistiche complementari, il regime fiscale applicabile va individuato con riferimento alla normativa vigente al momento in cui la prestazione matura ed è erogata, non al momento in cui è sorto in astratto il diritto alla prestazione.
- Per le prestazioni maturate ed erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 47 del 2000 prevale sul previgente criterio di tassazione dell'87,5% dell'importo lordo, salvo il diverso regime previsto per la parte di prestazioni maturata anteriormente a tale data nei casi contemplati dall'art. 12 del decreto.
- Chi richiede il rimborso di imposte trattenute su trattamenti pensionistici complementari deve dimostrare che la prestazione rientri effettivamente nel regime agevolato ancora applicabile ratione temporis; non basta invocare in modo generico la natura integrativa del trattamento.
- Il giudice di legittimità può decidere nel merito, senza rinvio, quando la causa sia definibile sulla base degli accertamenti già compiuti e non siano necessari ulteriori apprezzamenti di fatto.
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