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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23360/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (entrambi) e, per il solo Pasquini, anche per bancarotta fraudolenta documentale. Si contestava che le operazioni contestate non fossero distrazioni fraudolente ma semplici movimentazioni o pagamenti giustificati; Bassotti sosteneva di essere mero prestanome e non amministratrice concreta; Pasquini deduceva di aver consegnato documentazione alla Guardia di Finanza e chiedeva la riconsiderazione delle aggravanti e della dosimetria delle pene nonché del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i ricorsi di entrambi. Ha ritenuto che: per Bassotti la prova dimostrava un concreto ruolo amministrativo (testimonianze e prelievi bancari); per Pasquini la documentazione prodotta non era idonea a ricostruire patrimonio e movimenti societari e quindi non escludeva la bancarotta documentale; la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione delle somme prelevate. Sul piano della applicazione delle aggravanti, la Corte ha stabilito che l'aumento previsto dall'art. 219, comma 2, n.1 r.d. 267/1942 non è un'aggravante ad effetto speciale e dunque non opera la disciplina speciale di cumulazione delle aggravanti; la nomina e la misura delle pene e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti adeguatamente motivati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 216 (bancarotta)

    La Corte ha applicato l'art. 216 per la qualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ritenendo che la mancata dimostrazione della destinazione delle somme costituisca prova di distrazione.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1

    L'aumento di pena previsto fino a un terzo per la circostanza indicata non è considerato un'aggravante ad effetto speciale; pertanto non si applica la disciplina di cumulazione speciale prevista per le aggravanti ad effetto speciale.

  • codice penale, art. 63

    La Corte ha richiamato la distinzione tra aggravanti ad effetto speciale e comuni: l'art. 63 (e i suoi commi) disciplina la concorrenza di circostanze ad effetto speciale; qui non è stato ritenuto applicabile per l'aumento previsto dall'art. 219 richiamato.

  • codice penale, art. 64, comma 3

    Richiamato nel ragionamento sulla cumulazione degli aumenti, la Corte osserva che la regola di applicazione progressiva delle circostanze vale solo se ricorre un'effetto speciale, circostanza non sussistente nel caso di specie.

  • codice penale, art. 133 (attenuanti generiche)

    La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di merito e la motivazione del giudice di appello è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria; nel caso la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, in particolare alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti.

  • codice di procedura penale, art. 606 (motivi di cassazione)

    Gli articoli sono stati utilizzati per inquadrare le censure di violazione delle norme penali e carenza di motivazione dedotte nei ricorsi; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o inammissibili.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 1

    Richiamato come limite alla riforma d'ufficio in Cassazione quando la corte di merito non abbia riformato su punto non dedotto o che non sia stato adeguatamente censurato in appello.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma richiamata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma equitativa dovuta dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'amministratore deve fornire la prova della destinazione delle somme e dei beni: la mancata dimostrazione può far presumere la distrazione.
  • Quando più persone hanno ruoli di amministrazione, ciascuno è tenuto a vigilare sull'operato dell'altro; le distrazioni possono essere imputate ad entrambi anche se materialmente compiute da uno solo.
  • La mera consegna di documenti non esclude automaticamente la bancarotta documentale se la contabilità rimane inadeguata a ricostruire patrimonio e movimenti societari.
  • Gli aumenti previsti da norme speciali (es. art. 219 r.d. 267/1942) non sempre costituiscono aggravanti ad effetto speciale: occorre verificarne la natura per stabilire la corretta modalità di cumulo con altre circostanze.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito: in Cassazione è sindacabile solo la presenza di motivazione contraddittoria o assente; per pene base pari o superiori alla media edittale è necessaria motivazione specifica sugli elementi dell'art. 133 cod. pen.
  • Le censure in Cassazione per carenza di motivazione richiedono che il motivo di gravame sia stato effettivamente sollevato e motivato nei gradi precedenti; altrimenti sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • In caso di esito negativo del ricorso, è possibile la condanna alle spese di procedimento e al pagamento alla Cassa delle ammende; è importante valutare rischi economici del ricorso in Cassazione.

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