Cassazione Civile, Ordinanza n. 29263/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento TARSU relativa agli anni 2010 e 2011, emessa per un esercizio commerciale situato nel Centro Commerciale Tremestieri di Messina. La società contribuente sosteneva che i rifiuti prodotti fossero speciali non pericolosi non assimilabili agli urbani e, richiamando il regolamento comunale e l'art. 62 del d.lgs. 507/1993, rivendicava l'autonoma gestione dello smaltimento e quindi l'esenzione dalla tassa; invocava inoltre un giudicato esterno formatosi in altro giudizio relativo a un diverso consorziato del medesimo centro commerciale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale lo aveva accolto, ritenendo applicabile l'esclusione regolamentare e riconoscendo anche l'efficacia del giudicato esterno. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 10 e 11 dei regolamenti comunali, per avere la CTR esteso indebitamente l'esenzione prevista solo per ipermercati con annesso centro commerciale integrato a un semplice centro commerciale con esercizi autonomi consorziati; (2) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, per avere qualificato i rifiuti dell'esercizio come speciali non assimilabili agli urbani e per avere escluso la tassazione nonostante la normale soggezione delle attività di vendita al dettaglio; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 346 c.p.c., per avere riconosciuto un giudicato esterno derivante da una sentenza resa tra soggetti diversi, cioè un altro consorziato e il Comune.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, affermando che l'esenzione regolamentare riguarda solo gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato e non i centri commerciali composti da esercizi autonomi, anche se consorziati per i servizi comuni; di conseguenza i rifiuti dell'esercizio restano assimilati agli urbani e l'attività resta soggetta a TARSU. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, precisando che il giudicato esterno non operava perché mancava identità soggettiva tra il presente giudizio e quello definito a favore di un altro consorziato. Cassata quindi la sentenza della CTR, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare errori di sussunzione e falsa applicazione di legge
art. 10 regolamento Comune di Messina 17.5.2002
esclude dalla qualificazione di rifiuti solidi urbani quelli derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercati con annesso centro commerciale integrato
l'esenzione opera solo in presenza della compresenza di ipermercato e centro commerciale integrato, non per un mero centro commerciale con esercizi autonomi
art. 11 regolamento Comune di Messina n. 22 del 30.3.1995
sono assimilati ai rifiuti urbani e quindi soggetti al pagamento della TARSU le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato
conferma la generale soggezione degli esercizi commerciali alla TARSU, salvo specifiche eccezioni tassative
parte della superficie tassabile ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi
non si applica all'esercizio ubicato in un semplice centro commerciale, perché i suoi rifiuti non rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta...
richiama la permanenza degli obblighi tributari in capo ai singoli occupanti/detentori e conferma l'assoggettamento dell'esercizio alla tassa
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sia intervenuto fra le stesse parti, i loro eredi o aventi causa
il giudicato esterno richiede identità soggettiva tra le parti del precedente e del presente giudizio
richiamati congiuntamente quale corredo della censura sulla pretesa efficacia del giudicato esterno
Massime di principio
- L'esenzione da tassa rifiuti prevista da un regolamento comunale per specifiche strutture commerciali va interpretata restrittivamente quando il testo normativo la collega espressamente alla compresenza di particolari elementi strutturali; non è consentita un'estensione analogica a centri commerciali diversi da quelli tipizzati.
- In materia TARSU, le attività di vendita al dettaglio ubicate in un centro commerciale restano in linea generale soggette al prelievo, salvo che ricorrano esattamente le ipotesi di esclusione previste dalla disciplina applicabile.
- La qualificazione di rifiuti come speciali non assimilabili agli urbani presuppone che essi derivino da una struttura che rientri nella fattispecie normativa di esclusione; se la struttura concreta non coincide con quella tipizzata, l'esclusione non opera.
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se il precedente giudizio è intervenuto tra le stesse parti, o tra parti ad esse equiparabili, e riguarda il medesimo rapporto; la partecipazione al medesimo consorzio non unifica automaticamente la soggettività processuale dei singoli aderenti.
- La censura per falsa applicazione di legge può investire la sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta anche quando l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non sia sindacabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29198/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →