Cassazione Civile, Ordinanza n. 34154/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento del Comune di Venezia che aveva espulso il ricorrente dalla regata storica, a seguito di esito positivo a un controllo antidoping, irrogando inizialmente una squalifica di 13 mesi poi ridotta a tre mesi dal giudice amministrativo di merito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, sostenendo che i giudici amministrativi avessero erroneamente omesso di applicare la normativa antidoping del CONI e dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, sostituendola con il regolamento comunale sulla voga alla veneta. Secondo la sua prospettazione, tale scelta avrebbe determinato un difetto relativo di giurisdizione, poiché il sistema regolamentare comunale sarebbe stato costruito in violazione delle garanzie procedimentali e sostanziali dell’ordinamento sportivo; inoltre, egli ha censurato la contraddizione dei giudici di merito, che pur escludendo l’applicabilità diretta delle regole CONI le avevano poi richiamate per ridurre la sanzione, richiamando il principio di proporzionalità.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che le doglianze del ricorrente non integrassero un vero motivo inerente alla giurisdizione, ma si risolvessero in censure sull’interpretazione e applicazione delle norme sostanziali e procedimentali da parte del giudice amministrativo. Hanno ribadito che il controllo della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione e non consente di sindacare errores in iudicando o in procedendo, né la scelta del giudice amministrativo di applicare il regolamento comunale anziché la disciplina CONI. Hanno quindi confermato la proposta di decisione anticipata e dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese, all’ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
attribuisce alla Corte di cassazione il controllo sui soli limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori di interpretazione o applicazione della legge compiuti dal giudice speciale.
art. 21-octies, L. n. 241 del 1990
"la violazione di norme procedimentali o sulla forma degli atti"; "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"
le violazioni formali o procedimentali non determinano annullamento quando non incidano sul contenuto dispositivo dell’atto.
è stata applicata la condanna per responsabilità processuale aggravata e l’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato per la definizione camerale anticipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione deducibile in cassazione riguarda soltanto i limiti esterni della potestas iudicandi: invasione di sfere riservate ad altri poteri, sconfinamento nella giurisdizione altrui, esercizio di sindacato di merito non consentito o mancato esercizio della giurisdizione per erroneo presupposto sulla non giustiziabilità della materia.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale l’erronea interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali, anche se il giudice speciale abbia seguito un regolamento diverso da quello che la parte ritiene corretto.
- La negazione in concreto della tutela per effetto di una decisione ritenuta erronea non coincide con difetto di giurisdizione: si ha difetto di giurisdizione solo quando il giudice affermi in astratto che la situazione soggettiva è priva di tutela per carenza assoluta o relativa di giurisdizione.
- Le censure sulla mancata applicazione di una disciplina di settore e sulla valutazione delle garanzie procedimentali attengono al merito della decisione e non possono essere trasformate in motivi di ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost.
- Le violazioni meramente formali o procedimentali non portano all’annullamento dell’atto quando risulta che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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