Cassazione Penale, Ordinanza n. 36859/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Roma dell'11 febbraio 2025, conteneva un unico motivo con cui si deduceva il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era del tutto generica e indeterminata: non indicava quali elementi concreti della motivazione di appello sarebbero stati illogici o errati, non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi e si limitava a riproporre argomenti astratti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza confrontarsi con l'effettivo percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo del requisito di specificità richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha evidenziato che la mancanza di specificità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della contestazione sostanziale, rispetto al quale era stata formulata la censura di vizio di motivazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di impugnazione deve essere specifico e consentire di individuare in modo chiaro le ragioni della censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 6,?
null
Cassa delle ammende
il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende come conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente una critica generica o meramente astratta.
- La doglianza per vizio di motivazione è inammissibile quando non indica puntualmente quali passaggi logici o quali elementi fattuali della decisione di merito siano erronei o illogici.
- La riproposizione, in sede di legittimità, di argomenti già dedotti in appello e già disattesi, senza un confronto concreto con la motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Come è indicizzato
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