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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37565/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una società fornitrice di gas naturale otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma relativa a consumi di gas. La destinataria proponeva opposizione, negando in via principale l’esistenza del debito e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale di parte del credito. In primo grado, dopo CTU contabile e ricalcolo dei consumi presunti per effetto di un contatore difettoso, il Tribunale revocava il decreto ma accertava comunque un debito residuo e poneva a carico dell’opponente due terzi delle spese. In appello, l’opponente otteneva una rideterminazione più favorevole dell’importo dovuto; tuttavia la Corte d’appello, riformando anche il regime delle spese del primo grado, la condannava a una quota di spese più gravosa rispetto a quella stabilita dal Tribunale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la parte soccombente in appello denunciava violazione degli artt. 112, 329, 336 e 342 c.p.c. e del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte d’appello non potesse, d’ufficio e in assenza di appello incidentale della controparte, aggravare la sua posizione sulle spese del primo grado; in particolare, contestava la trasformazione dell’accoglimento parziale dell’impugnazione in un peggioramento del capo spese relativo al primo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse violato il diritto di impugnazione e il principio del giudicato, perché aveva introdotto d’ufficio un nesso di dipendenza tra la riforma della decisione sul merito e la maggiorazione delle spese di primo grado, determinando così una reformatio in peius sulla statuizione accessoria non impugnata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare il regolamento delle spese e provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e, nel motivo, della corretta delimitazione del potere decisorio del giudice d'appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma rilevante ai fini degli effetti dell'impugnazione e del giudicato interno sulle parti non impugnate.

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte ne afferma l'effetto espansivo, ma precisa che la modifica del capo sulle spese non è automatica: occorre una concreta e effettiva dipendenza tra capo riformato e capo spese.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla corretta delimitazione dell'appello e delle statuizioni devolute.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Indicato come vizio processuale dedotto per denunciare la violazione del divieto di reformatio in peius e delle regole sul giudicato.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito per l’eccezione di prescrizione quinquennale di parte del credito per consumi di gas.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per la domanda di interessi sulle somme dovute per la fornitura.

  • art. 5 del d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato quale base per la decorrenza degli interessi riconosciuti dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma il merito, il giudice deve rinnovare il regolamento delle spese alla luce dell’esito complessivo della lite; tuttavia il capo sulle spese del primo grado resta autonomo e non può essere inciso automaticamente dalla sola riforma della decisione principale.
  • La modifica in peius delle spese del primo grado è consentita solo se esiste una concreta e necessaria dipendenza tra il contenuto della riforma e la statuizione sulle spese; in mancanza, la rinnovazione del capo spese viola il giudicato interno se quella statuizione non è stata impugnata.
  • Il potere del giudice d’appello di rideterminare le spese ex art. 336 c.p.c. non può tradursi in una sanzione processuale per la parte che ha impugnato, salvo che risulti un abuso dell’impugnazione.
  • Il criterio di regolazione delle spese va applicato in modo unitario e globale rispetto all’esito finale della lite, ma ciò non consente di superare senza base impugnatoria l’autonomia del capo relativo alle spese di un grado già definito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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