Sentenza del 04/03/2016 n. 4340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa e il volume d'affari relativi al 2003, applicando al costo del venduto dei farmaci un ricarico del 55,59%. La CTP aveva ridotto il ricarico al 44%, ma la CTR della Puglia aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione, il ricorrente ha contestato, da un lato, il metodo di calcolo del ricarico, sostenendo che fosse erroneo confrontare il costo di acquisto al netto dell'IVA con il prezzo di vendita al lordo dell'IVA; dall'altro, ha denunciato l'omessa o contraddittoria motivazione della CTR, anche in relazione agli sconti effettivamente praticati dai fornitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sotto molteplici profili. Il primo motivo non rispettava i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., perché il quesito formulato chiedeva una valutazione di utilità e correttezza del metodo di calcolo, anziché individuare una specifica violazione di legge. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato in quale atto processuale fosse stata dedotta la circostanza relativa all'inclusione dell'IVA nel prezzo finale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata formulazione del necessario momento di sintesi sul fatto controverso e per violazione del principio di autosufficienza, non essendo state specificamente indicate le attestazioni dei fornitori e il relativo atto processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1
La norma è richiamata dal contribuente per sostenere che l'IVA si applica anche agli acquisti di farmaci e parafarmaci e costituisce una componente del prezzo finale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il motivo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La disposizione imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di un quesito di diritto conforme al modello legale e, per le censure motivazionali, l'indicazione chiara del fatto controverso. La mancata osservanza di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti processuali e gli elementi documentali sui quali fonda le proprie censure, riportandone o precisandone il contenuto in modo verificabile. Il mancato riferimento alle deduzioni sull'IVA e alle attestazioni dei fornitori ha impedito alla Corte di esaminare le doglianze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la correttezza o l'utilità di un metodo di calcolo: occorre indicare una precisa violazione di legge o un vizio motivazionale conforme ai requisiti processuali applicabili.
- Le contestazioni relative a calcoli fiscali, ricarichi, sconti e componenti del prezzo devono essere supportate da una ricostruzione documentale precisa, con indicazione degli atti processuali in cui le circostanze sono state dedotte.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, è necessario individuare con chiarezza il fatto controverso, la parte della decisione asseritamente carente e il dato decisivo trascurato dal giudice.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito dei calcoli fiscali: se la censura richiede una nuova valutazione delle prove o della correttezza sostanziale del ricarico, deve essere prospettata attraverso motivi ammissibili e adeguatamente autosufficienti.
- La mancata osservanza dei requisiti formali del ricorso può comportare l'inammissibilità senza esame della questione sostanziale, oltre alla condanna alle spese.
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