Sentenza del 04/03/2016 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: deduzione dei costi. costi e oneri deducibili - riparto dell'onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: il contribuente non può pretendere la deduzione di costi senza fornire adeguata prova della loro esistenza, documentazione e connessione con l'attività produttiva. L'avviso di accertamento è legittimo anche se si limita a rilevare la mancata documentazione dei costi o l'assenza di inerenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di costi e oneri sostenuti dal contribuente. In particolare, viene chiarito il riparto dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l'esistenza dei costi, la loro effettiva sostenibilità, la documentazione giustificativa, l'inerenza all'attività esercitata e la diretta imputazione alla produzione di ricavi. L'Amministrazione finanziaria può quindi contestare la deducibilità di costi non documentati oppure privi del requisito dell'inerenza.
Norme richiamate
Principio generale di inerenza dei costi ai fini del reddito d'impresa
Sono deducibili soltanto i costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e collegati, anche indirettamente, all'attività d'impresa e alla produzione di ricavi.
Regole sull'onere della prova in materia di costi deducibili
L'onere di dimostrare i presupposti della deduzione grava sul contribuente, che deve provare esistenza, documentazione, inerenza e imputazione dei costi all'attività produttiva.
Massime di principio
- In una controversia sulla deducibilità di un costo, il contribuente deve fornire una documentazione concreta e attendibile che ne dimostri l'esistenza e l'effettivo sostenimento.
- La sola contabilizzazione o registrazione del costo non è normalmente sufficiente se manca la prova dell'inerenza all'attività d'impresa.
- Il contribuente deve dimostrare il collegamento del costo con l'attività produttiva di ricavi; non è necessario provare che il costo abbia generato direttamente un ricavo specifico, ma deve risultare funzionale all'attività aziendale.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare la contestazione sulla mancata documentazione o sull'assenza di inerenza, senza dover necessariamente dimostrare ulteriori elementi quando il contribuente non abbia assolto il proprio onere probatorio.
- Per prevenire contestazioni è opportuno conservare fatture, contratti, ordini, pagamenti e ogni documento idoneo a spiegare la ragione aziendale della spesa.
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