Sentenza del 04/03/2016 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Rilevabile d'ufficio la interruzione del processo a seguito di fallimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane contestava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di rettifica doganale di 120.325,83 euro, relativo al recupero di dazi, IVA e interessi su pantaloni dichiarati di origine preferenziale rumena ma prodotti con tessuti di origine extra-UE. L'appello riguardava il difetto di motivazione dell'avviso, l'insufficienza della prova, la corretta applicazione del dazio non preferenziale e l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento. Tuttavia, la Commissione ha rilevato d'ufficio che, prima della sentenza di primo grado, la società era stata dichiarata fallita e che il processo non era stato interrotto né era stato integrato il contraddittorio nei confronti del curatore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado perché emessa dopo l'apertura del fallimento, senza l'interruzione automatica del processo e senza la corretta partecipazione del curatore fallimentare. La causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona per la prosecuzione del giudizio nel rispetto del contraddittorio. Non è stata quindi decisa nel merito la legittimità dell'avviso doganale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, Legge Fallimentare
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
L'apertura del fallimento produce automaticamente l'interruzione del processo, senza necessità di un'istanza della parte interessata. L'interruzione opera anche nei processi tributari e deve essere considerata dal giudice d'ufficio.
Art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La disciplina dell'interruzione nel processo tributario non impedisce l'applicazione dell'interruzione automatica derivante dall'apertura del fallimento.
Artt. 299 e 300, comma 1, c.p.c.
Le regole generali sull'interruzione del processo cedono, nel caso esaminato, rispetto all'effetto automatico previsto dalla normativa fallimentare.
Art. 354, comma 1, c.p.c.
La violazione delle regole sulla regolare instaurazione o sull'integrità del contraddittorio può essere rilevata d'ufficio e comporta la rimessione della causa al primo giudice.
Art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 546/1992
In presenza di una sentenza emessa con contraddittorio non integro, il giudice tributario d'appello deve dichiarare la nullità e rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale.
Art. 7, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dall'Agenzia delle dogane per sostenere i poteri istruttori del giudice tributario, ma non esaminato nel merito a causa della rilevata nullità processuale.
Art. 201 del Codice Doganale Comunitario
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che il dichiarante dell'importazione fosse il soggetto obbligato al pagamento dei dazi, ma la questione non è stata definita per ragioni processuali.
Artt. 145 e seguenti del Codice Doganale Comunitario e artt. 748 e seguenti del Reg. CEE n. 2454/1993
Richiamati per distinguere il regime del perfezionamento passivo o della temporanea esportazione dall'esportazione definitiva; anche questa questione è rimasta non decisa.
Massime di principio
- Quando una parte viene dichiarata fallita durante un processo, l'apertura della procedura determina normalmente l'interruzione automatica del giudizio, senza necessità di una specifica istanza.
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'interruzione e la conseguente irregolarità del contraddittorio, anche se nessuna parte l'ha eccepita.
- Dopo il fallimento, il processo deve proseguire nei confronti del curatore o comunque con il coinvolgimento dell'organo della procedura, secondo le regole applicabili al tipo di controversia.
- Una sentenza pronunciata dopo il fallimento senza interruzione e senza partecipazione del curatore è affetta da nullità per violazione del contraddittorio.
- In presenza di tale vizio, il giudice d'appello non decide normalmente il merito della controversia, ma annulla la sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado.
- La rimessione al primo giudice non implica che il contribuente abbia vinto nel merito né che l'atto tributario sia stato annullato: la pretesa fiscale dovrà essere nuovamente esaminata nel processo correttamente instaurato.
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