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Sentenza

Sentenza del 04/03/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Pisa

Imposte ipotecarie e catastali - Trascrizione dell'accettazione tacita di eredità conseguente ad atto di disposizione di un diritto reale - Esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalla tassa ipotecaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità effettuata in occasione di un atto di disposizione di un diritto reale immobiliare. Si discute, in particolare, se tale trascrizione sia direttamente conseguente all'atto traslativo e possa quindi beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 23/2011, oppure se debbano essere applicati l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e la tassa ipotecaria.

La decisione

È stato affermato che, quando nell'atto traslativo l'alienante dichiara l'accettazione tacita dell'eredità, la trascrizione di tale accettazione è direttamente conseguente all'atto di trasferimento. La trascrizione è infatti richiesta sulla base dell'atto che ha comportato l'accettazione tacita, ai sensi dell'art. 2643, comma 3, c.c. Pertanto, essa beneficia dell'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalla tassa ipotecaria. Il presupposto impositivo non è costituito dall'accettazione ereditaria, antecedente all'atto dispositivo, ma dalla trascrizione dell'accettazione, resa possibile e necessaria dall'atto traslativo.

Norme richiamate

  • Art. 10, commi 1, 2 e 3, D.lgs. 23/2011

    Nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo.

    La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a un atto traslativo immobiliare è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalla tassa ipotecaria quando deriva direttamente dall'atto di disposizione del diritto reale.

  • Art. 2643, comma 3, codice civile

    La trascrizione medesima viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita.

    L'atto traslativo può costituire il titolo per la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità; ciò conferma il collegamento diretto tra la trascrizione e l'atto di disposizione.

Massime di principio

  • Quando l'accettazione tacita di eredità emerge da un successivo atto di trasferimento o disposizione di un diritto reale immobiliare, la relativa trascrizione deve essere considerata direttamente collegata a tale atto.
  • Per valutare l'esenzione fiscale conta il rapporto funzionale tra la trascrizione e l'atto traslativo, non il semplice fatto che l'accettazione dell'eredità sia avvenuta in un momento precedente.
  • In presenza dei presupposti previsti dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 23/2011, non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tassa ipotecaria per la trascrizione dell'accettazione tacita conseguente all'atto traslativo.
  • L'esenzione non opera necessariamente per qualsiasi trascrizione dell'accettazione tacita, ma per quella che viene eseguita in diretta connessione con un atto di disposizione di un diritto reale immobiliare e sulla base del medesimo atto.

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