Sentenza del 04/03/2016 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale, ai fini IVA, dell'attività svolta da un dirigente della società controllante, distaccato presso la società controllata con incarico di presidente del Consiglio di amministrazione/amministratore delegato. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l'operazione costituisse un prestito o distacco di personale, soggetto alla disciplina dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, contestando quindi il trattamento IVA adottato. La società sosteneva invece che si trattasse di una prestazione di servizi onerosa, rientrante nell'art. 3 del DPR n. 633/1972, con regolare fatturazione e applicazione dell'IVA.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento deciso dalla CTP. Il Collegio ha ritenuto che il soggetto distaccato non avesse operato come un dipendente qualsiasi, ma avesse svolto funzioni di vertice e di coordinamento strategico della società controllata. Il rapporto tra controllante e controllata è stato quindi qualificato come contratto oneroso di fornitura di servizi, soggetto a IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Art. 8, comma 35, legge n. 67/1988
L'Ufficio aveva contestato l'indebito assoggettamento a IVA dell'operazione, qualificandola come prestito o distacco di personale.
La Commissione non ha ritenuto applicabile questa disciplina, poiché l'attività svolta non consisteva nella mera messa a disposizione di un lavoratore, ma in una prestazione qualificata di gestione, direzione e coordinamento resa dalla società controllante alla controllata.
Art. 3 del DPR n. 633/1972
La prestazione è stata qualificata come una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 633/1972.
La fornitura, da parte della società controllante, di attività direttive e gestionali tramite il proprio esponente aziendale costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, purché resa a titolo oneroso.
Art. 4 del DPR n. 633/1972
Il rapporto tra le società è stato ritenuto riconducibile a un contratto di fornitura di servizi ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR n. 633/1972.
Anche nell'ambito di un gruppo societario, la prestazione onerosa resa dalla controllante alla controllata può costituire un'operazione imponibile IVA.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-16/00 del 27 settembre 2001
Le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari e commerciali poste in essere da società controllanti nei confronti delle controllate sono operazioni imponibili ai fini IVA.
La sentenza è stata richiamata a sostegno della rilevanza IVA delle prestazioni effettivamente rese dalla controllante alla controllata, anche quando le società appartengono allo stesso gruppo.
Massime di principio
- Per distinguere un mero distacco o prestito di personale da una prestazione di servizi ai fini IVA occorre valutare la sostanza concreta dell'operazione, non soltanto la forma contrattuale o il fatto che il soggetto operi presso un'altra società.
- Quando il personale della controllante svolge presso la controllata funzioni direttive, strategiche, gestionali o di coordinamento di elevato livello, l'attività può essere qualificata come servizio reso dalla controllante, soprattutto se esiste un corrispettivo specifico e documentato.
- La fatturazione con IVA, da sola, non rende automaticamente imponibile l'operazione: è necessario che esista una prestazione effettiva, onerosa e riconducibile alle attività economiche delle società coinvolte.
- Nei rapporti infragruppo la neutralità economica dell'IVA o l'assenza di intento fraudolento non sono decisive, ma possono costituire elementi di contesto; il punto centrale resta la corretta qualificazione giuridica ed economica della prestazione.
- La documentazione contrattuale, le mansioni concretamente svolte, il ruolo ricoperto nella società destinataria, il corrispettivo pattuito e l'effettiva utilità ricevuta sono elementi determinanti per sostenere la natura di prestazione di servizi.
- Una precedente decisione definitiva relativa a un'annualità diversa può avere valore orientativo e, in presenza dei medesimi presupposti fattuali e giuridici, rafforzare la tesi del contribuente; tuttavia, l'efficacia automatica del giudicato tra annualità diverse dipende dai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato.
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