Sentenza del 04/03/2016 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: avviso di accertamento - inammissibilità - successiva intimazione di pagamento - impugnazione - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione dell’intimazione di pagamento è stata dichiarata inammissibile. L’intimazione non può essere utilizzata per contestare nuovamente il contenuto o la validità dell’avviso di accertamento presupposto quando quest’ultimo sia già stato oggetto di un ricorso inammissibile; in assenza di specifici vizi propri dell’intimazione, l’atto resta valido sotto il profilo processuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, ma senza dedurre vizi propri di tale atto. La contestazione riguardava sostanzialmente il precedente avviso di accertamento, già impugnato in precedenza. Tale ricorso era stato dichiarato inammissibile perché la società risultava cancellata dal registro delle imprese e, quindi, non era validamente sussistente quale soggetto destinatario dell’azione processuale.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto della riscossione successivo, come l’intimazione di pagamento, deve riguardare esclusivamente vizi propri dell’atto stesso, quali difetti di notifica, errori nel calcolo, mancanza degli elementi essenziali o intervenuta prescrizione, salvo i casi in cui sia consentito contestare per la prima volta l’atto presupposto non validamente notificato.
- Non è possibile utilizzare l’impugnazione dell’intimazione per rimettere in discussione il merito di un avviso di accertamento già contestato con un ricorso dichiarato inammissibile.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese può incidere sulla sua capacità processuale e determinare l’inammissibilità del ricorso proposto in suo nome, secondo le circostanze del caso e la disciplina applicabile.
- Quando il precedente ricorso è inammissibile, non produce normalmente gli effetti di una valida contestazione dell’atto impositivo e non consente di eludere i requisiti processuali mediante una successiva impugnazione dell’atto di riscossione.
- Per valutare la possibilità di contestare un’intimazione di pagamento occorre distinguere tra vizi propri dell’intimazione, eventuale omessa o invalida notifica dell’atto presupposto e contestazioni già definitivamente precluse da precedenti decisioni o dichiarazioni di inammissibilità.
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