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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 23/04/2021-23/10/2021. Il rigetto era fondato su due episodi disciplinari: il rinvenimento, il 23 settembre 2021, di beni nella sua cella ritenuti non coerenti con le esigenze personali e con versioni contrastanti fornite da altri detenuti; e l'esito, l'8 ottobre 2021, di esami tossicologici collegati al rinvenimento di stupefacenti in altra cella che aveva fatto emergere una lieve positività al THC per Parete. Il ricorrente contestava la valutazione, sostenendo che lo scambio di beni fosse normale e monitorato, che la sostanza fosse stata trovata in altra cella e che una terapia farmacologica potesse aver alterato il test tossicologico, e lamentava altresì che il Tribunale non avesse valutato complessivamente il suo percorso di risocializzazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che per la concessione della liberazione anticipata è richiesta non una condotta meramente passiva ma comportamenti concreti e partecipativi sintomatici di un impegno rieducativo. Ha ritenuto convincente la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui gli elementi disciplinari e le anomalie (beni non giustificati nella cella, versioni contrastanti di altri detenuti, lieve positività al THC in un contesto di rinvenimento di droga in sezione) indicano condotte sintomatiche riconducibili a ipotesi di traffici illeciti tra celle e quindi la mancata partecipazione al trattamento rieducativo nel semestre considerato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3

    Dispositivo procedurale richiamato quale norma che consente il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; in questo giudizio il ricorso era proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    La concessione della liberazione anticipata richiede una condotta non soltanto di corretta osservanza delle regole, ma di partecipazione attiva al trattamento rieducativo. Il giudizio deve essere globale e valorizzare comportamenti concreti che dimostrino adesione al percorso risocializzante; il mancato rispetto o comportamenti sintomatici di inosservanza possono escludere il beneficio.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di prevedere un versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di successo limitato o inammissibilità del ricorso; è stato applicato per liquidare la somma di euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Precedente utilizzato per valutare la misura del contributo da versare alla Cassa delle ammende, considerata l'assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in mala fede o con colpa rilevante nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata richiede una valutazione globale e positiva della partecipazione al trattamento rieducativo: non basta la mera osservanza passiva delle regole.
  • Eventuali sanzioni disciplinari o comportamenti anomali (beni non giustificati in cella, versioni contrastanti di altri detenuti, positività a test tossicologici) possono integrare elementi sintomatici tali da escludere il beneficio, soprattutto se suggeriscono attività illecite interne (es. traffici tra celle).
  • Il giudice valuta le circostanze nel loro insieme: singoli episodi possono essere meno rilevanti se il conteggio complessivo della condotta è positivo, ma possono essere determinanti se denotano incoerenza o recidiva nel mancato rispetto delle regole.
  • In ricorso, è strategico contrastare puntualmente gli elementi probatori contestati (es. provare di non essere l'autore di quanto rinvenuto, fornire accertamenti medici che spieghino falsi positivi, testimonianze, documentazione sul comportamento complessivo) piuttosto che limitarsi a censure generiche.
  • La lieve positività a test tossicologici non va automaticamente scartata: va valutata nel contesto (es. esami confermativi, terapia farmacologica, correlazione con rinvenimenti) e può comunque avere rilevanza negativa se non adeguatamente giustificata.
  • Il rigetto del ricorso può comportare anche conseguenze economiche per il ricorrente (spese e versamento alla Cassa delle ammende), salvo dimostrare l'assenza di colpa nella proposizione del gravame.

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