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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31344/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito dava conto in modo логico e giuridicamente corretto della responsabilità penale dell'imputato e della congruità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, confermando per il resto la condanna a un anno di arresto e 3.000 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza aggravata ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 285/1992. Con un unico motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, generico e aspecifico, perché non confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza, con applicazione del trattamento sanzionatorio indicato nella sentenza di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso è stato qualificato come inammissibile perché generico e aspecifico, non articolando puntuali doglianze in fatto e in diritto né confrontandosi con la motivazione impugnata.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente generiche o aspecifiche che si limitino ad affermare travisamento dei fatti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si misura con le argomentazioni della decisione di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se, sul piano logico-giuridico, rappresenta in modo congruo le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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