Cassazione Penale, Sentenza n. 16994/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Montagno era stato condannato per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena per avere ospitato e rifornito di viveri il latitante Vincenzo Sciacca, destinatario di ordinanza di custodia cautelare e di ordine di esecuzione di pena definitiva. La condanna d'appello si fondava su elementi indiziari: frequentazione abituale del casolare ripresa parzialmente da telecamera, rinvenimento di borsoni con effetti personali di Sciacca nel casolare al momento dell'arresto, presenza nell'auto dell'imputato di generi alimentari deperibili il giorno dell'arresto, e conoscenza personale tra Montagno e Sciacca. Il ricorso contestava svariati profili: insufficiente prova del favoreggiamento atteso che Sciacca non risultava ripreso se non al momento dell'arresto; mancanza di prova della consapevolezza della condizione di condannato ai fini della procurata inosservanza; vizio nella qualificazione del concorso tra i reati; omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; errata valutazione dei periodi di sospensione della prescrizione; mancata considerazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. La Corte ha ritenuto non ammissibile l'esclusione che tutti i motivi fossero manifestamente infondati, evidenziando che la motivazione di merito non scioglieva il dubbio sulla consapevolezza di Montagno circa lo status di ricercato/condannato di Sciacca (quale elemento soggettivo richiesto per entrambi i reati). Tuttavia, essendo spirato il termine di prescrizione (termine originario sei anni, prolungato a sette anni e sei mesi per interruzioni, con decorrenza dal 27/08/2015 e prescrizione maturata il 10/09/2024), la Corte ha dichiarato estinto il reato e ha annullato la condanna senza rimandare la causa.
Norme richiamate
Delitto di favoreggiamento personale; richiede il dolo generico: l'agente deve almeno rappresentarsi che la persona aiutata è oggetto di ricerca/indagine e volontariamente prestare aiuto per sottrarla alle autorità.
Procurata inosservanza di pena; richiede la consapevolezza della esistenza di una condanna definitiva a carico del soggetto aiutato e della sua eseguibilità.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa ne aveva chiesto l'applicazione ma la questione non è stata valutata nel merito a causa della sopravvenuta prescrizione.
Le cause di estinzione del reato sopravvenute sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, salvo che tutti i motivi di ricorso siano inammissibili per manifesta infondatezza.
Prevede ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione; la Corte di appello aveva ritenuto sospeso il decorso per un periodo complessivo indicato in sentenza, circostanza valutata nel conteggio finale della prescrizione.
Massime di principio
- Per integrare il favoreggiamento personale non è sufficiente la mera conoscenza di pregressi trascorsi giudiziari della persona aiutata: è necessario che l'agente si rappresenti che la persona è effettivamente ricercata o oggetto di indagine e agisca volontariamente per sottrarla alle autorità.
- Per la procurata inosservanza di pena occorre che l'agente fosse consapevole dell'esistenza e dell'eseguibilità di una condanna definitiva a carico del soggetto aiutato; la conoscenza generica di 'problemi giudiziari' non basta.
- Elementi indiziari (frequentazioni del luogo, borsoni con effetti personali, generi alimentari trovati nei mezzi) possono concorrere a dimostrare la permanenza e il favoreggiamento, ma la loro valutazione può lasciare margine di dubbio sul requisito soggettivo; tali dubbi possono essere decisivi in sede di legittimità.
- La prescrizione è rilevabile d'ufficio dalla Cassazione se il ricorso non è interamente inammissibile; l'eventuale estinzione del reato per prescrizione porta all'annullamento della sentenza senza rinvio, impedendo un nuovo esame di merito.
- In fase difensiva è strategico: contestare puntualmente i periodi di sospensione/interruzione della prescrizione; sollevare la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; e mettere in evidenza l'assenza di prova del dolo specifico richiesto dalle fattispecie contestate.
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