Cassazione Penale, Ordinanza n. 35515/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del GUP di Termini Imerese del 9 novembre 2022, aveva confermato la responsabilità per violenza sessuale e percosse, queste ultime riqualificate dall’originaria imputazione di lesioni personali, rideterminando la pena da tre anni e sei mesi a due anni e otto mesi di reclusione, dopo aver riconosciuto la prevalenza della diminuente prevista dall’art. 609-bis, ultimo comma, c.p. sulla recidiva contestata. Il ricorrente ha dedotto: 1) una contraddizione tra motivazione e dispositivo; 2) violazione di norme processuali nella valutazione delle prove sulla responsabilità e nell’esclusione di circostanze dedotte dalla difesa come estranee al tema del giudizio; 3) violazione della legge penale in relazione al contenuto di un certificato medico del 27 aprile 2013; 4) mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte ha rilevato che le censure indicavano vizi non corrispondenti alle disposizioni invocate, erano generiche o incomprensibili, oppure si limitavano a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura fondata su una falsa rappresentazione, perché il passaggio indicato come motivazione era in realtà il riepilogo dei motivi di appello; le censure relative al certificato medico e alla prova decisiva erano generiche e incomprensibili; le doglianze sulla valutazione probatoria non articolavano una critica argomentata alla motivazione, ma chiedevano una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Considerata la doppia conforme, la Corte ha esaminato congiuntamente le decisioni di merito e ha rilevato che la responsabilità era stata desunta da un quadro indiziario ritenuto consistente e convergente, comprendente la valutazione di attendibilità della persona offesa e plurimi riscontri esterni. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna e la pena rideterminata in appello restano ferme.
Norme richiamate
Le doglianze proposte, oltre a indicare vizi radicalmente differenti dalla norma di legge di cui si deduce la violazione, sono totalmente generiche al punto da risultare incomprensibili (come la terza e la quarta censura, erroneamente indicata come quinta), oppure contengono false rappresentazioni (come il primo motivo, che indica come parte della motivazione quello che invece è il riepilogo dei motivi di appello), ovvero ancora si risolvono nella mera contestazione della valutazione degli elementi di prova, così contravvenendo alla funzione tipica dell'impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e non la mera affermazione di alternative valutazione dei singoli elementi probatori.
Il ricorso per cassazione deve individuare in modo comprensibile e pertinente un vizio consentito e articolare una critica alla decisione impugnata; sono inammissibili censure generiche, basate su una rappresentazione inesatta della motivazione o dirette soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove.
al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non risulti che l’inammissibilità sia stata determinata senza colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
art. 609-bis, ultimo comma, c.p.
la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP di Termini Imerese del 09/11/2022, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di violenza sessuale e percosse (così riqualificata l’originaria imputazione di lesioni personali) in danno di XXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, riconosciuta la prevalenza della diminuente di cui all'art. 609-bis, u.c., cod. pen. rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta in anni 2 e mesi 8 di reclusione.
La Corte d’appello ha applicato la diminuente prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., riconoscendola prevalente sulla recidiva contestata e rideterminando conseguentemente la pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rivolgere una critica specifica, comprensibile e argomentata alla decisione impugnata, individuando un vizio riconducibile alla norma invocata; la genericità, l’incomprensibilità o l’erronea attribuzione alla motivazione di passaggi che non ne fanno parte determinano l’inammissibilità.
- Il giudizio di legittimità riguarda la tenuta della motivazione elaborata dal giudice di merito e non consente la rivalutazione diretta dei singoli elementi probatori né la sostituzione della ricostruzione accolta con una diversa ipotesi alternativa non sorretta da una critica puntuale alla decisione.
- In presenza di una doppia conforme, le decisioni di merito possono essere esaminate congiuntamente ai fini della verifica di ammissibilità delle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
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