Cassazione Civile, Ordinanza n. 34051/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese della fase di legittimità. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sul contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Tribunale fallimentare che, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il suo credito in chirografo anziché con il privilegio invocato ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 143 del 1998. Il ricorso per cassazione era stato affidato a tre motivi, ma nel testo fornito non sono riportati nel dettaglio i contenuti specifici dei motivi. Successivamente, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, accettata dalla controparte anche quanto alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
norma invocata dalla ricorrente a fondamento del privilegio del credito insinuato al passivo, ma sul punto non vi è stata decisione di merito per intervenuta rinuncia al giudizio
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo indirettamente nel riferimento al contributo unificato, sul quale la Corte ha ritenuto non vi fosse luogo a provvedere per l’esito del giudizio
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
- L’estinzione del giudizio di legittimità comporta la compensazione delle spese se così concordato dalle parti o se la Corte lo dispone nel provvedimento di chiusura.
- Se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non si apre alcuna decisione di merito sulle questioni sostanziali dedotte nel ricorso.
- L’effetto estintivo del processo impedisce una pronuncia sul contributo unificato collegata al merito del ricorso, quando la Corte rilevi che, per l’esito del giudizio, non vi è luogo a provvedere.
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