Cassazione Civile, Ordinanza n. 17719/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore per far accertare che l’INPS non potesse ripetere le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità anticipata. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che l’indennità non spettasse perché, dopo avere intrapreso un’attività autonoma, il lavoratore era stato assunto con contratto di lavoro subordinato entro i 24 mesi successivi alla corresponsione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, l. n. 223/1991, sostenendo che la mera effettiva intrapresa dell’attività autonoma fosse sufficiente a giustificare la corresponsione dell’anticipazione, a prescindere dalla successiva assunzione subordinata entro il termine biennale. L’INPS ha resistito con controricorso, sostenendo anche l’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato, non inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’inammissibilità prospettata dall’INPS, ma ha ritenuto infondata la censura nel merito. Ha affermato che l’indennità di mobilità anticipata, pur essendo destinata a sostenere l’avvio di un’attività autonoma, perde il proprio titolo se, entro 24 mesi dalla corresponsione, il lavoratore viene assunto alle dipendenze di terzi. Nel caso concreto, la successiva assunzione subordinata entro il termine ha mostrato che non si era realizzata la definitiva fuoriuscita dallo stato di bisogno e dal mercato del lavoro subordinato che giustifica l’anticipazione. È quindi rimasta ferma la decisione di merito che aveva escluso l’inesigibilità della ripetizione e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, l. n. 223/1991
"per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa"; restituzione se nei ventiquattro mesi successivi il lavoratore assume un'occupazione alle altrui dipendenze
La norma consente l’anticipazione dell’indennità di mobilità per favorire l’avvio di un’attività autonoma, ma impone la restituzione se entro 24 mesi il beneficiario torna a un’occupazione subordinata; il termine biennale è indice della serietà e della stabilità dell’uscita dal bisogno correlato alla disoccupazione.
L’eccezione di inammissibilità è stata esclusa perché i precedenti invocati dall’INPS non riguardavano la specifica fattispecie esaminata.
art. 38 Cost.
L’indennità ordinaria di mobilità è richiamata come strumento di tutela dello stato di bisogno correlato alla disoccupazione.
È richiamata come legge che ha abrogato l’art. 7, comma 5, l. n. 223/1991.
Massime di principio
- L’indennità di mobilità anticipata non ha natura previdenziale in senso stretto, ma funzione di contributo economico destinato a sostenere le spese iniziali dell’attività autonoma intrapresa dal lavoratore in mobilità.
- La legittimità dell’anticipazione va valutata non solo in base all’effettivo avvio dell’attività autonoma, ma anche alla permanenza, entro il termine di legge, della finalità di stabile fuoriuscita dal mercato del lavoro subordinato.
- Se il beneficiario dell’anticipazione viene assunto come lavoratore subordinato entro 24 mesi dalla corresponsione, l’anticipazione perde il suo titolo causale, perché viene meno la definitiva uscita dallo stato di bisogno che la norma intende favorire.
- Il termine di 24 mesi opera come criterio normativo per misurare la serietà e la stabilità del tentativo di intraprendere un’attività autonoma; il suo mancato superamento consente la ripetizione dell’anticipazione.
- In presenza di una successiva rioccupazione subordinata entro il termine, resta eventualmente dovuta l’indennità ordinaria di mobilità, mentre non è più giustificata quella anticipata.
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