Cassazione Penale, Ordinanza n. 19855/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato, in esecuzione di una pena detentiva di tre anni di reclusione inflitta per reati in materia di stupefacenti, aveva chiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo insussistenti i presupposti per la misura alternativa, valorizzando in particolare la mancanza di avvio di una revisione critica delle condotte delittuose e la presenza, emersa dalla sentenza di condanna e dalle ammissioni dell'interessato, di ulteriori trasporti di stupefacente in chili e di un tentativo di "fare pulizia" tramite familiari per occultare altra droga custodita in un diverso luogo di deposito. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, è stata dedotta inosservanza di legge penale e violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., lamentando un vizio motivazionale della decisione di merito. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché diretto a profili di fatto, non specifico rispetto alle ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento, e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
La misura alternativa della detenzione domiciliare può essere negata quando, in base alla valutazione di merito del giudice di sorveglianza, non emerga un'effettiva revisione critica della condotta e l'istanza appaia incompatibile con la personalità e la gravità del percorso criminoso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale base del criterio per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, non sono scrutinabili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale fattuale già valutato dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente congrua e non manifestamente illogica.
- La richiesta di detenzione domiciliare può essere respinta se il giudice accerta, con valutazione di merito insindacabile in cassazione nei limiti della manifesta illogicità, l'assenza di segnali di revisione critica della condotta criminosa e la permanenza di elementi incompatibili con la concessione del beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, non specifico e diretto a contestare mere valutazioni di fatto senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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