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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10450/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio stradale derivante da un investimento avvenuto il 5 aprile 2014: si censurava l'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese dall'imputato ai sensi dell'art. 200 Codice della Strada (rilevando violazione degli artt. 63 e 350 c.p.p.), la credibilità della testimonianza di Rottame Francesco (sostenendo che fosse indotta dalla polizia), il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p. (per ipotizzato comportamento della vittima o del figlio) e l'erronea ricostruzione del nesso causale e della dinamica del sinistro nonostante le valutazioni tecniche difensive (assenza di segni di investimento, mancata rilevazione fotometrica, mancanza di tracce di frenata).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che, anche escludendo le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 200 CdS, la dinamica era comunque sostenuta da altre prove (testimonianze di Altamura Cataldo e Rottame Francesco, lesioni e consulenza del P.M.). Ha valutato la motivazione della Corte d'appello come priva di vizi logici macroscopici, ha escluso l'attenuante speciale dell'art. 589-bis comma 7 perché la vittima stava attraversando regolarmente sulle strisce e il suo comportamento non era causa dell'evento, e ha considerato inammissibile il motivo sulla causa perché generico. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 2 anni di reclusione e la sanzione accessoria della sospensione della patente per 1 anno e 6 mesi, con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 200 Codice della Strada

    Si è discusso dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al momento del verbale; la Corte ha rilevato che, anche se si volessero escludere tali dichiarazioni, la decisione sarebbe rimasta la stessa sulla base di altre prove (applicazione della 'prova di resistenza').

  • art. 63 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che chi è sottoposto ad indagine non poteva rilasciare dichiarazioni utilizzabili senza gli avvertimenti di rito; la Corte ha implicitamente ritenuto la doglianza non decisiva perché l'esito non dipendeva da quelle dichiarazioni.

  • art. 350 c.p.p., comma 6

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza gli avvertimenti; la Corte ha operato un controllo di resistenza della prova escludendo che l'eventuale illegittima utilizzazione avesse influito sulla decisione.

  • art. 589-bis c.p., comma 7

    La Corte ha interpretato che l'attenuante speciale non opera quando la vittima abbia posto in essere un comportamento lecito e estraneo al decorso causale dell'evento; nel caso la vittima stava attraversando regolarmente sulle strisce, per cui l'attenuante non è riconosciuta.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: controllo sulla coerenza strutturale e assenza di illogicità evidenti, senza possibilità di riesame del fatto o diversa valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dal conducente al momento del sinistro ai sensi dell'art. 200 CdS possono essere contestate, ma la loro illegittima utilizzazione può essere tollerata in Cassazione se, tramite la 'prova di resistenza', si dimostra che la decisione si regge comunque su altri elementi probatori sufficienti.
  • Il giudizio di legittimità non è un nuovo esame del merito: la Cassazione verifica la coerenza e la logicità della motivazione dei giudici di merito ma non può rimediare a una diversa valutazione di fatto se questa non presenta macroscopiche illogicità.
  • Per delegittimare la testimonianza di un teste occorre dimostrare incongruenze o indizi di autenticità/induzione tali da apparire evidenti ictu oculi; semplici dubbi o possibili alternative ricostruttive non sono sufficienti.
  • L'attenuante speciale dell'art. 589-bis, comma 7, non spetta se la condotta della vittima era lecita e non ha inciso causalmente sull'evento: bisogna provare un comportamento imprevedibile o determinante della vittima per ottenerla.
  • Le contestazioni tecniche sulla dinamica (assenza di segni di investimento, frenata, rilievi) devono essere affrontate in modo concreto e confrontate con la consulenza dell'accusa e le testimonianze; la semplice asserzione di alternative non supera la valutazione motivata dei giudici di merito.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario individuare vizi di motivazione di portata evidente (contraddittorietà, carenza logica) o violazioni di norme sostanziali/procedurali non assorbibili da altri elementi di prova.

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