Cassazione Penale, Sentenza n. 4147/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, nella qualità di amministratore unico della Arcobaleno s.r.l., era stato condannato per tre violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relative alle annualità 2011, 2012 e 2013. Con ricorso per cassazione deduce due motivi: 1) carenza di motivazione per omesso esame delle censure formulate in appello, lamentando che la Corte di appello abbia fornito una motivazione scarna e generica e violato il principio della presunzione di innocenza; 2) insufficienza dell'elemento oggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta, sostenendo che gli elementi a fondamento della condanna sono meramente presuntivi. Nel secondo motivo il difensore contesta specifici elementi probatori relativi a fatture ritenute fittizie emesse da varie società (Quercioli s.r.l., Ginori s.r.l., Migapell s.r.l., Confezioni Marisa, Confezioni Debora), evidenziando omissioni investigative, inesistenza di accertamenti bancari, pagamenti documentati e la possibilità che società in liquidazione emettano fatture, e sostenendo che tali elementi non dimostrano l'inesistenza delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una doppia conforme e che la Corte d'appello avesse condiviso e richiamato la motivazione analitica del Tribunale, per cui il sindacato di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove. I motivi proposti avevano natura essenzialmente fattuale e non rientravano nelle censure ammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici o ritenute fatture per operazioni inesistenti; applicata per qualificare le condotte contestate all'amministratore della societÃ
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti alle censure ammissibili in cassazione: la Corte non è chiamata a rivedere la valutazione di merito dei fatti e delle prove salvo i casi tassativi previsti dall'articolo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilitÃ
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione procedurale richiamata quale base per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al principio che, nell'accertare l'eventuale assenza di colpa nella presentazione di ricorsi, occorre considerare la giurisprudenza costituzionale sul tema
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (condanna confermata sia in primo grado sia in appello) limita fortemente il sindacato della Cassazione: questa non puo' rivedere la valutazione di merito delle prove salvo casi tassativi.
- Una motivazione di Corte d'appello, anche se sintetica, è lecita se mostra di condividere e richiamare la motivazione analitica del primo grado, formando un corpo argomentativo unitario.
- Le questioni attinenti alla valutazione della prova e alla ricostruzione fattuale sono di competenza del giudice di merito; deduzioni che si limitano a offrire una diversa lettura dei medesimi elementi sono inammissibili in cassazione.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare che il giudice di merito abbia omesso di valutare censure decisive o abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente diverso da quello reale.
- La contestazione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato basata su mere critiche della attendibilità o della completezza delle indagini deve essere proposta e valorizzata in sede di merito; in Cassazione è rilevante solo se riguarda vizi formali o errori di diritto o travisamento della prova nei limiti previsti dalla legge.
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