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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13515/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune per il recupero delle somme anticipate per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di una soletta in vetrocemento posta a copertura di un'intercapedine antistante il fabbricato condominiale. In primo grado, riunite le opposizioni del condominio e di alcuni condomini, il tribunale aveva ritenuto obbligati soltanto i proprietari dei locali interrati sottostanti l'intercapedine, escludendo la responsabilità del condominio. Un condomino aveva impugnato la decisione chiedendo, in principale, di essere liberato e, in subordine, di individuare nel condominio l'unico soggetto tenuto al pagamento; il Comune si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello. La corte d'appello, in riforma, aveva invece ritenuto il condominio unico soggetto tenuto ad adempiere, condannandolo al pagamento della somma richiesta. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c., deducendo che la riunione delle cause non aveva cancellato l'autonomia dei due giudizi e che il Comune non poteva ottenere in appello, attraverso le domande dei condomini, la condanna del condominio su una ordinanza-ingiunzione che nei suoi confronti era ormai stata annullata; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la decisione favorevole al condominio non era stata impugnata dal Comune ed era quindi coperta da giudicato; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., per l'inammissibilità delle domande formulate solo in appello dai condomini volte ad accertare l'esclusiva responsabilità del condominio; 4) erronea applicazione degli artt. 1030 e 1069 c.c. sulla funzionalità della soletta e dell'intercapedine, motivo poi assorbito; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna del condominio alle spese anche in favore dei condomini, nonostante la mancanza di soccombenza tra loro e l'inammissibilità della domanda subordinata dei condomini nei confronti del condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto che la riunione delle opposizioni non avesse inciso sull'autonomia dei giudizi: la sentenza di primo grado favorevole al condominio, non impugnata dal Comune, era passata in giudicato quanto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti. La corte d'appello ha quindi errato nel far "rivivere" un'obbligazione ormai definitivamente esclusa e nel condannare il condominio al pagamento sulla base dell'appello dei condomini. Quanto alle spese, la condanna del condominio a rifondere i gradi di merito anche ai condomini è stata ritenuta erronea, poiché la domanda subordinata dei condomini nei confronti del condominio doveva essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando la condanna del condominio al pagamento delle somme. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate sia tra condominio e Comune sia tra condominio e condomini, per gravi ragioni legate alla peculiarità della vicenda e al fatto che il Comune aveva anticipato costi per lavori urgenti a tutela della pubblica incolumità.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di cause connesse non elimina l'autonomia dei singoli giudizi; gli atti e le statuizioni di un processo non si riverberano automaticamente sull'altro solo perché le cause sono state riunite.

  • art. 2909 c.c.

    La parte della sentenza di primo grado non impugnata passa in giudicato e non può essere rimessa in discussione in un diverso segmento processuale autonomo.

  • art. 345 c.p.c.

    Le domande nuove proposte solo in appello sono inammissibili; la domanda subordinata dei condomini volta ad accertare la responsabilità del condominio non poteva essere esaminata.

  • art. 1030 c.c.

    Il motivo fondato su tali norme è stato ritenuto assorbito, senza esame nel merito.

  • art. 1069 c.c.

    Il motivo fondato su tali norme è stato ritenuto assorbito, senza esame nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non possono essere poste a carico di una parte che non sia effettivamente soccombente nel rapporto processuale considerato; la condanna del condominio verso i condomini è stata annullata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione, eliminando la condanna al pagamento.

Massime di principio

  • La riunione di cause connesse non comporta la fusione dei rispettivi rapporti processuali: ciascun giudizio conserva la propria autonomia, con la conseguenza che il giudicato formatosi su una delle cause impedisce di rimetterne in discussione l'esito in sede di impugnazione dell'altra causa riunita.
  • Quando una sentenza di primo grado contiene più pronunce distinte relative a giudizi autonomi riuniti, l'impugnazione di una sola di esse non travolge automaticamente le altre; la parte non impugnata resta coperta da giudicato.
  • In appello non possono essere introdotte domande nuove o, comunque, pretese che esorbitino dal perimetro del giudizio autonomo non devoluto al giudice di secondo grado.
  • La regolazione delle spese deve rispettare la reale soccombenza nei singoli rapporti processuali; se la domanda nei confronti di una parte è inammissibile o non devoluta, non può esservi condanna alle spese in suo favore o a suo carico su quel medesimo capo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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