Cassazione Penale, Sentenza n. 22997/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/12/2021 del Tribunale di Messina che aveva respinto il reclamo avverso il trattenimento di due missive indirizzate al detenuto sottoposto al regime dell'art.41-bis. Le missive, una di Antonia De Masi e una di Giovanna Surace, erano state trattenute dal GIP per presunte ragioni di ordine e sicurezza in quanto contenevano riferimenti ritenuti criptici e astrattamente riconducibili ad attività illecite. Il difensore deduceva carenza e apparente motivazione (violazione dell'art.18-ter L. n.354/1975), contestava che il Tribunale si fosse limitato a riprodurre affermazioni generiche già censurate dalla Corte, e sosteneva che, rispetto alla missiva di Surace, il giudice avesse introdotto nuovi elementi non compresi nel devolutum (riferimento a mail/numero di telefono) nonchè motivazione contraddittoria in relazione al contenuto affettivo di alcune frasi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento con rinvio, il Tribunale abbia colmato le carenze motivazionali: ha specificato che la missiva di De Masi contenva riferimenti a persone e circostanze volti ad aggiornare su situazioni riconducibili ad attività illecite e che la stessa mittente invitava a non scrivere altro per timore di conseguenze in caso di smarrimento; ha altresì spiegato che la missiva di Surace presenta informazioni criptiche, parte scritte in dialetto non messinese, frasi apparentemente affettive ma rassicuranti su situazioni non decifrabili, e che il riferimento a utenza telefonica e mail non esclude la natura sospetta del contenuto anche se quei contatti potrebbero riferirsi a un legale. La Corte ha ritenuto logica e coerente la scelta di non indicare nomi per non vanificare la finalità di sicurezza del trattenimento; ha anche escluso violazione del principio del devolutum alla luce del dispositivo originario del GIP (che non escludeva il trattenimento integrale se non possibile il blocco parziale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.18-ter legge n.354 del 1975
La norma è invocata come parametro dell'obbligo motivazionale nei provvedimenti di trattenimento della corrispondenza in regime detentivo; la Corte valuta che il Tribunale abbia adempiuto all'obbligo motivazionale previsto, fornendo elementi concreti e specifici a sostegno del trattenimento.
art.41-bis dell'Ordinamento penitenziario
Il regime di detenzione speciale giustifica maggiori cautele nella gestione della corrispondenza. Le missive indirizzate a detenuti sottoposti all'art.41-bis possono essere trattenute se contengono riferimenti criptici idonei a veicolare informazioni sulle attività illecite.
art.173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione e all'ambito di impugnazione (limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p.), evidenziando che il ricorso doveva essere proposto nei limiti previsti dalle disposizioni attuative.
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza verso detenuti 41-bis richiede una motivazione specifica e non meramente assertiva: il giudice deve indicare quali elementi concreti rendono la missiva pericolosa (riferimenti, contenuti criptici, avvertimenti di non scrivere altro).
- Un'asserita natura "criptica" della comunicazione può essere fondata anche su elementi linguistici (uso di dialetto, frasi non decifrabili) o su avvertimenti della mittente che indicano timore per lo smarrimento, se il giudice spiega il nesso con il rischio di trasmissione di informazioni illecite.
- La mancata indicazione di nominativi nelle motivazioni può essere giustificata per ragioni di sicurezza quando la loro rivelazione vanificherebbe l'effetto del provvedimento; tuttavia la motivazione deve comunque chiarire perché l'omissione è necessaria.
- Il giudice del rinvio deve attenersi al devolutum: non può basare la decisione su elementi del tutto nuovi non inclusi nella questione rimessa, salvo che il provvedimento originario consentisse l'esame integrale della totalità del documento (es. impossibilità di separare parti da trattenere).
- Quando la corrispondenza contiene anche frasi di natura affettiva, il loro riconoscimento non impedisce automaticamente il trattenimento se contestualmente emergono elementi che rendono plausibile una funzione comunicativa per scambi di informazioni illecite.
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