Sentenza n. 418/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza di questo Tribunale n. 753 del 5.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 753 del 5 dicembre 2025, che aveva ordinato al Comune di consentire l'accesso a documenti contabili e di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza, notificata al Comune il 5 dicembre 2025. Il titolo giudiziale aveva accolto una domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., ordinando all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia dello storico delle fatture presentate dai creditori del Comune e delle determine relative ai pagamenti, nell'ordine di evasione, per il periodo compreso tra l'adozione del vincolo di impignorabilità relativo al primo semestre 2025 e la richiesta di accesso del 26 giugno 2025. La società ha dedotto l'integrale mancata esecuzione del giudicato. Ha inoltre richiesto il pagamento della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, rilevando che il Comune, pur regolarmente evocato, non si era costituito e che non risultavano elementi idonei a dimostrare l'integrale esecuzione della precedente sentenza. Ha quindi ordinato al Comune di dare piena esecuzione al titolo, consentendo alla società, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nella sentenza ottemperanda. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i trenta giorni successivi all'istanza della parte ricorrente attestante l'infruttuosa notificazione della sentenza. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, in considerazione della recente instaurazione dell'azione rispetto alla formazione del titolo giudiziale. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplinano l'azione di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti a fronte della mancata esecuzione della precedente sentenza.
art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; è stato indicato quale fondamento dell'azione proposta.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Costituiva il fondamento della precedente sentenza, con la quale era stato ordinato l'accesso ai documenti amministrativi.
Fondano il diritto di accesso documentale riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando l'amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito una precedente sentenza amministrativa notificata, anche qualora l'amministrazione rimanga non costituita nel giudizio di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere puntualmente le attività necessarie a dare esecuzione al titolo giudiziale, fissando un termine per l'adempimento.
- In caso di ulteriore inadempimento allo spirare del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone i poteri e subordinandone l'intervento a un'istanza della parte che attesti l'infruttuosa notificazione della sentenza.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza e può essere negata quando, in relazione alla recente formazione del titolo e alla tempistica dell'azione, non ne ricorrano i presupposti.
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