Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - della sentenza di questo Tribunale n. 753 del 5.12.2025;

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 753 del 5 dicembre 2025, che aveva ordinato al Comune di consentire l'accesso a documenti contabili e di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza, notificata al Comune il 5 dicembre 2025. Il titolo giudiziale aveva accolto una domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., ordinando all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia dello storico delle fatture presentate dai creditori del Comune e delle determine relative ai pagamenti, nell'ordine di evasione, per il periodo compreso tra l'adozione del vincolo di impignorabilità relativo al primo semestre 2025 e la richiesta di accesso del 26 giugno 2025. La società ha dedotto l'integrale mancata esecuzione del giudicato. Ha inoltre richiesto il pagamento della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, rilevando che il Comune, pur regolarmente evocato, non si era costituito e che non risultavano elementi idonei a dimostrare l'integrale esecuzione della precedente sentenza. Ha quindi ordinato al Comune di dare piena esecuzione al titolo, consentendo alla società, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nella sentenza ottemperanda. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i trenta giorni successivi all'istanza della parte ricorrente attestante l'infruttuosa notificazione della sentenza. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, in considerazione della recente instaurazione dell'azione rispetto alla formazione del titolo giudiziale. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti a fronte della mancata esecuzione della precedente sentenza.

  • art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; è stato indicato quale fondamento dell'azione proposta.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituiva il fondamento della precedente sentenza, con la quale era stato ordinato l'accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando l'amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito una precedente sentenza amministrativa notificata, anche qualora l'amministrazione rimanga non costituita nel giudizio di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere puntualmente le attività necessarie a dare esecuzione al titolo giudiziale, fissando un termine per l'adempimento.
  • In caso di ulteriore inadempimento allo spirare del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone i poteri e subordinandone l'intervento a un'istanza della parte che attesti l'infruttuosa notificazione della sentenza.
  • La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza e può essere negata quando, in relazione alla recente formazione del titolo e alla tempistica dell'azione, non ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.