Cassazione Penale, Sentenza n. 5924/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.), deducendo: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), atteso che l'allontanamento era di pochi metri, non impediva il controllo e il comportamento non sarebbe stato abituale; 2) mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con precedente sentenza per fatti analoghi, lamentando contraddizione nella motivazione della Corte d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis implichi un apprezzamento di merito precluso a questa Corte e che la Corte d'appello abbia fornito motivazione completa (richiamando la giurisprudenza Tushaj) rilevando la futilità dei motivi, la disinvoltura nel violare le prescrizioni e la recidiva per analogo reato con sentenza irrevocabile del 25/09/2021. Il secondo motivo (continuazione) sono stato ritenuto manifestamente infondato: non sussiste contraddizione e l'onere di allegazione circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso non è stato assolto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come indicato nel dispositivo
Norme richiamate
Fattispecie del reato di evasione: l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dall'abitazione senza autorizzazione
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); non decide il solo elemento della brevissima distanza dall'abitazione
Richiamato come criterio per l'accertamento dei parametri da considerare nella valutazione della tenuità del fatto
Sez. U., sent. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj), Rv. 265590
Giurisprudenza interpretativa secondo cui la tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e non meramente basata sull'entità del danno o sulla misura dell'allontanamento
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176 e art. 16, comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228 conv. L. 25/02/2022, n. 15
Richiamate per motivare il trattamento del procedimento in forma cartolare (modalità semplificata di trattazione)
Norma applicata per disporre il pagamento, a titolo di sanzione accessoria, della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio complessivo che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo; non basta la sola brevissima distanza dall’abitazione
- Comportamenti che manifestano futilità dei motivi o disinvolta inosservanza di misure cautelari, specialmente se associati a precedenti per lo stesso reato, ostano al riconoscimento della particolare tenuità
- Il riconoscimento del vincolo di continuazione richiede la prova o almeno l'allegazione di un medesimo disegno criminoso; la mera reiterazione di condotte simili non è sufficiente
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito dei giudici di merito quando questi hanno motivato adeguatamente; i motivi che impongono revisione sono quelli di diritto o le illogicità manifeste nella motivazione
- In appello e in cassazione l'onere di allegazione e, se necessario, di produzione di sentenze pregresse rilevanti per questioni come la continuazione gravano sul ricorrente
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