Cassazione Civile, Ordinanza n. 25744/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di somme asseritamente ancora dovute per il servizio di smaltimento di rifiuti ospedalieri eseguito per conto della struttura sanitaria nel periodo 1997-2003, deducendo l'esistenza di un accordo per un corrispettivo superiore a quello effettivamente pagato. In via subordinata, aveva formulato domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello aveva poi respinto il gravame ritenendo che la domanda ex art. 2041 c.c. fosse stata proposta solo in appello e fosse quindi inammissibile. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato implicito e degli artt. 324, 329 c.p.c. e 111 Cost., perché la domanda ex art. 2041 c.c. era già stata proposta e scrutinata in primo grado, sicché non poteva essere considerata nuova in appello; 2) violazione dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per avere la Corte d'appello ignorato che la domanda di arricchimento era stata introdotta con memoria di primo grado; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per non avere la Corte territoriale sottoposto alle parti il tema della pretesa novità della domanda. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ma senza riportare adeguatamente il contenuto dell'atto di gravame e dell'eccezione formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo formatosi il giudicato implicito sull'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. perché la questione era stata già affrontata in primo grado e la controparte non aveva proposto appello incidentale sul punto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, con osservazione che, comunque, il secondo sarebbe stato fondato perché la domanda di arricchimento era stata introdotta già in primo grado con memoria ex art. 183 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non riproduceva gli atti rilevanti necessari al controllo della censura ex art. 342 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta, in via subordinata, nel corso del giudizio di primo grado; una volta esaminata e non specificamente contestata, la questione sulla sua proponibilità può coprirsi con giudicato implicito
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
la prima memoria ex art. 183 c.p.c. può essere veicolo per la proposizione, in via subordinata, di una domanda di arricchimento senza causa connessa alla medesima vicenda sostanziale
la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi richiede che nel ricorso per cassazione siano riportati in modo specifico i motivi di appello e gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza
la questione della novità della domanda avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti
art. 111 Cost.
i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo sorreggono la formazione del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali non impugnate
il mancato gravame sulla questione pregiudiziale comporta formazione del giudicato interno/implicito
la mancata impugnazione è comportamento incompatibile con la volontà di contestare la questione e determina acquiescenza per incompatibilità
il ricorso deve soddisfare l'onere di specificità e autosufficienza riportando gli elementi processuali rilevanti
la causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma
Massime di principio
- Se una questione pregiudiziale sulla proponibilità di una domanda è stata decisa nel merito in primo grado e la parte interessata non la impugna con specifico gravame, si forma giudicato implicito o interno sulla questione, con conseguente preclusione a rimetterla in discussione in appello o in cassazione.
- La domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. può essere proposta in via subordinata già nel corso del primo grado, anche con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., purché sia connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata sulla pretesa genericità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non trascrive o comunque non indica specificamente il contenuto dell'atto di appello e degli atti processuali rilevanti, poiché il sindacato di legittimità richiede autosufficienza del ricorso.
- L'omessa impugnazione di una statuizione sfavorevole su una questione pregiudiziale può integrare acquiescenza per incompatibilità ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., con effetti preclusivi analoghi al giudicato interno.
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