Cassazione Penale, Ordinanza n. 28758/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 18 febbraio 2025 il Tribunale di Massa ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 c.p.p., sostenendo che, pur a fronte dell'accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, anche raffrontandolo con la più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto, e avrebbe dovuto motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica era solo enunciata in modo astratto, senza indicare elementi di fatto concreti idonei a fondare un diverso inquadramento del fatto. Ha richiamato il principio per cui, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammissibile solo nei casi di errore manifesto e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione, non già per censure che implichino valutazioni in fatto o probatorie non immediatamente evincibili dal testo. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva già dato atto dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione dei fatti e della congruità della pena. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna concordata; la sentenza impugnata l'ha ritenuta correttamente applicabile ai fatti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato dal ricorrente come ipotesi più lieve, ma la Corte rileva che la censura non è sorretta da elementi concreti e resta apodittica.
Invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio perché la doglianza è generica e non dimostra un errore manifesto.
Il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento; nella specie il Tribunale aveva espressamente escluso tali cause.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso contro la sentenza di patteggiamento incontra i limiti imposti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La deduzione dell'erronea qualificazione del fatto nella sentenza di patteggiamento è ammissibile solo in caso di errore manifesto, immediatamente desumibile dal capo d'imputazione e dal provvedimento impugnato.
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è dichiarata senza formalità, de plano.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella causa di inammissibilità, giustificando così la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la sentenza è impugnabile in cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo dell'imputazione e del provvedimento, senza necessità di valutazioni in fatto o di prove ulteriori.
- Una censura che si limiti ad affermare, in modo apodittico, che il fatto andrebbe diversamente qualificato è inammissibile se non indica specifici elementi fattuali già emergenti dagli atti o dal capo d'imputazione.
- Il giudice che applica la pena su richiesta deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e dare conto della correttezza della qualificazione giuridica; se ciò risulta dal provvedimento, la doglianza sul difetto di motivazione non è accoglibile.
- L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento va dichiarata senza formalità, secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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