Cassazione Penale, Sentenza n. 35052/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (rinuncia al ricorso dovuta alla revoca della misura cautelare). Per effetto di tale inammissibilità non è stata disposta alcuna condanna alle spese processuali né l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende, richiamando orientamenti di legittimità sul punto (Sez. 4, n. 45618/2021; Sez. 3, n. 29593/2021).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona (20/02/2024) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Pesaro per i reati di sfruttamento continuato di mano d'opera (art. 603-bis, commi 1 e 2 c.p.) e di estorsione aggravata e continua. Il ricorrente censurava: (i) l'utilizzabilità delle intercettazioni e del "captatore informatico" per carenza dei presupposti del decreto autorizzativo (artt. 266 e ss., 267 c.p.p. ed esclusione del delitto di cui all'art. 603-bis dalle fattispecie di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.); (ii) la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 603-bis; (iii) la configurazione del reato di estorsione (art. 629 c.p.) o, in subordine, la sua assorbimento nel delitto di sfruttamento; (iv) la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), deducendo che elementi concreti (sequestro dei distributori, presenza di altro personale operante in loco, scarsa presenza del ricorrente, assenza di prove di direttive impartite) avrebbero escluso tali esigenze. Successivamente il difensore ha rinunciato al ricorso perché nel frattempo era intervenuta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Salzillo.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen. (sfruttamento di lavoratori)
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti gravi indizi relativamente alla fattispecie di sfruttamento continuato di mano d'opera, sulla base di dichiarazioni concordanti dei lavoratori, messaggistica, documentazione, videosorveglianza e servizi di osservazione; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria anche in ordine al reato di estorsione con riferimento a minacce rivolte a un lavoratore (es. Famous Obasogie d Osasuyi Jerry). Il ricorrente aveva contestato l'assenza dell'ingiusto profitto e l'assorbimento nel reato di sfruttamento; la Corte di cassazione non è entrata nel merito.
Il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza dei presupposti e per mancanza di motivazione rafforzata del decreto autorizzativo relativo all'inserimento del captatore informatico, ritenendo le intercettazioni utilizzabili ai fini della gravità indiziaria.
La difesa aveva sostenuto che il reato di cui all'art. 603-bis non rientrerebbe tra quelli per i quali è previsto l'uso del "captatore informatico" ai sensi di tali commi; il Tribunale del riesame, comunque, ha ritenuto ammissibile l'uso degli elementi acquisiti tramite captatore, decisione non sindacata dalla Cassazione per sopravvenuta inammissibilità.
Massime di principio
- La revoca o la modifica della misura cautelare che elimina l'interesse pratico del ricorrente può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso il ricorrente non può essere considerato soccombente e non è tenuto al pagamento delle spese processuali.
- Le questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni e dei captatori informatici devono essere tempestivamente e adeguatamente dedotte nel procedimento e, qualora rilevanti, rischiano di essere comunque non esaminate dalla Corte di cassazione se sopravviene la perdita dell'interesse a impugnare.
- In impugnazioni cautelari è cruciale valutare se nel frattempo siano intervenuti fatti o provvedimenti (es. sequestri, revoca della misura, sostituzione con misure meno afflittive) capaci di far venir meno le esigenze cautelari o l'interesse ad impugnare; tali sopravvenienze possono rendere inefficace la strada della cassazione.
- Quando si impugna la gravità indiziaria è necessario fornire elementi concreti e motivati che smentiscano la valutazione dei giudici di merito (es. contraddittorietà delle fonti, insufficienza di riscontri documentali), altrimenti il sindacato in sede cautelare rischia di essere limitato.
- La mera affermazione che non sussiste pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione non basta: il difensore deve indicare fatti e circostanze concreti che dimostrino l'inesistenza di tali pericoli o che essi siano cessati.
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