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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10632/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze (Corte d'appello di Milano 14/10/2020; Corte d'appello di Torino 17/02/2021; Tribunale di Alessandria 14/11/2019) con rideterminazione complessiva della pena. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge nella dosimetria degli aumenti di pena applicati ai reati "satellite" (aumento per il reato ex art. 416 c.p. fissato in misura superiore a quella indicata nella sentenza irrevocabile della cognizione); (ii) vizio di motivazione, incongrua e insufficiente, per non aver considerato le specifiche difese e per non aver adeguatamente giustificato differenze di trattamento tra i vari furti satellite; (iii) omissione di adeguata motivazione circa l'esclusione dal vincolo della continuazione del tentato furto in abitazione giudicato dal Tribunale di Pavia il 26/2/2016, rispetto al contesto spazio-temporale ritenuto utile per la continuazione degli altri reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. In particolare ha rilevato che: (a) il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile (richiamando la sentenza Sez. Unite n. 6296/2016, Nocerino); (b) il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, in modo da consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'art. 81 c.p.; (c) l'esclusione del tentato furto di Pavia richiede una motivazione sviluppata e non un mero richiamo generico alla "disomogeneità del contesto spazio-temporale". Pertanto la decisione è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame e motivazione conforme ai principi richiamati, fermo il riconoscimento della continuazione già operato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma procedurale che autorizza l'istanza proposta dal ricorrente per il giudice dell'esecuzione; è il titolo procedurale dell'istanza cui si è dato corso

  • art. 416 cod. pen.

    norma sostanziale relativa al reato indicato come reato-satellite; la corte ha considerato la pena originariamente fissata per questo reato nella sentenza di cognizione come limite non superabile dal giudice dell'esecuzione

  • art. 81 cod. pen.

    richiama il principio di proporzione tra le pene e il divieto di trasformare l'operazione di continuazione in un cumulo materiale occulto; il giudice deve motivare in modo da dimostrare il rispetto dei limiti dell'art. 81

  • Sez. Unite, sent. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».

    principio vincolante per il giudice dell'esecuzione: le maggiorazioni applicate ai reati-satellite non possono eccedere quanto già determinato in via definitiva dal giudice di merito

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    afferma l'obbligo del giudice, nella determinazione della pena complessiva per continuazione, di calcolare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato-satellite, con un grado di approfondimento commisurato all'entità degli aumenti

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    richiamata in relazione alla composizione del giudice dell'esecuzione, motivo per cui il rinvio è disposto ad altra composizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può aumentare, nella rideterminazione per continuazione, gli incrementi di pena per i reati-satellite oltre la misura fissata dalla sentenza di cognizione irrevocabile.
  • Per ciascun reato-satellite il giudice deve motivare specificamente l'aumento di pena, con un livello di dettaglio proporzionale all'entità dell'aumento, così da permettere il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dell'art. 81 c.p.
  • Differenze di trattamento tra vari reati-satellite (es. aumenti diversi per furti riconducibili a differenti sentenze) devono essere giustificate e spiegate; la mera enunciazione numerica senza motivazione non è sufficiente.
  • L'esclusione di un reato dal vincolo della continuazione richiede una motivazione concreta e sviluppata (ad es. spiegazione della presumibile disomogeneità spazio-temporale o di altri elementi obiettivi), non un richiamo generico.
  • In caso di vizio motivazionale o di violazione dei limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione annulla e rinvia al giudice dell'esecuzione per riesame seguendo i principi indicati.

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