Cassazione Penale, Sentenza n. 10632/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze (Corte d'appello di Milano 14/10/2020; Corte d'appello di Torino 17/02/2021; Tribunale di Alessandria 14/11/2019) con rideterminazione complessiva della pena. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge nella dosimetria degli aumenti di pena applicati ai reati "satellite" (aumento per il reato ex art. 416 c.p. fissato in misura superiore a quella indicata nella sentenza irrevocabile della cognizione); (ii) vizio di motivazione, incongrua e insufficiente, per non aver considerato le specifiche difese e per non aver adeguatamente giustificato differenze di trattamento tra i vari furti satellite; (iii) omissione di adeguata motivazione circa l'esclusione dal vincolo della continuazione del tentato furto in abitazione giudicato dal Tribunale di Pavia il 26/2/2016, rispetto al contesto spazio-temporale ritenuto utile per la continuazione degli altri reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. In particolare ha rilevato che: (a) il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile (richiamando la sentenza Sez. Unite n. 6296/2016, Nocerino); (b) il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, in modo da consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'art. 81 c.p.; (c) l'esclusione del tentato furto di Pavia richiede una motivazione sviluppata e non un mero richiamo generico alla "disomogeneità del contesto spazio-temporale". Pertanto la decisione è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame e motivazione conforme ai principi richiamati, fermo il riconoscimento della continuazione già operato.
Norme richiamate
norma procedurale che autorizza l'istanza proposta dal ricorrente per il giudice dell'esecuzione; è il titolo procedurale dell'istanza cui si è dato corso
norma sostanziale relativa al reato indicato come reato-satellite; la corte ha considerato la pena originariamente fissata per questo reato nella sentenza di cognizione come limite non superabile dal giudice dell'esecuzione
richiama il principio di proporzione tra le pene e il divieto di trasformare l'operazione di continuazione in un cumulo materiale occulto; il giudice deve motivare in modo da dimostrare il rispetto dei limiti dell'art. 81
Sez. Unite, sent. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
«Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».
principio vincolante per il giudice dell'esecuzione: le maggiorazioni applicate ai reati-satellite non possono eccedere quanto già determinato in via definitiva dal giudice di merito
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
afferma l'obbligo del giudice, nella determinazione della pena complessiva per continuazione, di calcolare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato-satellite, con un grado di approfondimento commisurato all'entità degli aumenti
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
richiamata in relazione alla composizione del giudice dell'esecuzione, motivo per cui il rinvio è disposto ad altra composizione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può aumentare, nella rideterminazione per continuazione, gli incrementi di pena per i reati-satellite oltre la misura fissata dalla sentenza di cognizione irrevocabile.
- Per ciascun reato-satellite il giudice deve motivare specificamente l'aumento di pena, con un livello di dettaglio proporzionale all'entità dell'aumento, così da permettere il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dell'art. 81 c.p.
- Differenze di trattamento tra vari reati-satellite (es. aumenti diversi per furti riconducibili a differenti sentenze) devono essere giustificate e spiegate; la mera enunciazione numerica senza motivazione non è sufficiente.
- L'esclusione di un reato dal vincolo della continuazione richiede una motivazione concreta e sviluppata (ad es. spiegazione della presumibile disomogeneità spazio-temporale o di altri elementi obiettivi), non un richiamo generico.
- In caso di vizio motivazionale o di violazione dei limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione annulla e rinvia al giudice dell'esecuzione per riesame seguendo i principi indicati.
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