Cassazione Civile, Ordinanza n. 16182/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coltivatore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di retratto agrario proposta da coltivatori diretti contro gli acquirenti di terreni agricoli e contro i venditori originari, con cui si chiedeva la sostituzione ex tunc nel contratto di compravendita della nuda proprietà e dell'usufrutto di un fondo rustico. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello è stata rigettata per difetto di prova di una condizione essenziale del diritto di prelazione/riscatto, cioè la mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: con il primo hanno sostenuto che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e nel non valorizzare la prova testimoniale sulla coltivazione e mancata vendita dei terreni; con il secondo hanno denunciato l'illegittimità della valutazione della CTU e l'omesso esame delle risultanze istruttorie, sostenendo anche la nullità della consulenza per avere il giudice di primo grado ecceduto i limiti delle richieste istruttorie; con il terzo hanno censurato la regolazione delle spese, da riformare in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo conforme a diritto il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non ha, nel giudizio civile, valore probatorio neppure indiziario, salvo diversa previsione di legge, e rilevando inoltre carenze di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha accolto: ha ritenuto errata la qualificazione come nullità assoluta della CTU da parte della Corte d'appello, ricordando che l'eventuale sconfinamento del consulente dai limiti del quesito integra una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento del diritto di prelazione/riscatto agrario e del relativo requisito della mancata vendita nel biennio precedente.
Richiamata quale base normativa del retratto agrario e dei relativi presupposti.
La parte che esercita il retratto deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la mancata alienazione nel biennio precedente.
Richiamato nel primo motivo come parametro processuale.
Invocato per sostenere la mancata contestazione dei fatti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel primo e nel secondo motivo in tema di valutazione della prova.
Richiamato nel primo motivo.
Evocato per contestare i limiti delle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice.
Richiamato nel primo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio.
Usato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali nella prova.
Base dell'inammissibilità del primo motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata.
Richiede la specifica indicazione degli atti e dei fatti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione rende inammissibili le censure non specifiche.
Invocato per la violazione di legge sostanziale e processuale nel secondo motivo.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi e di risultanze istruttorie.
Richiamato per affermare che la nullità relativa della CTU va eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
Evocato nel ragionamento sulla disciplina delle nullità relative della CTU.
Richiamato nel terzo motivo sulla condanna alle spese.
La caducazione della statuizione sulle spese discende come effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale.
Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 6 CEDU
Richiamato nel dibattito sui requisiti formali di accesso alla cassazione e sulla compatibilità con il diritto al giusto processo.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo espressa diversa previsione di legge, non ha valore probatorio né indiziario idoneo a soddisfare l'onere della prova della parte che la produce.
- In tema di prelazione e riscatto agrario, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce un fatto costitutivo del diritto e deve essere provata da chi agisce, anche mediante prova testimoniale, presunzioni o documentazione pubblica, non essendo sufficiente una mera dichiarazione della parte.
- La censura per omessa considerazione della prova o per mancata contestazione del fatto deve essere specifica e rispettare l'onere di localizzazione degli atti e delle risultanze processuali, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'eventuale sconfinamento della consulenza tecnica d'ufficio dai limiti del quesito non determina nullità assoluta, ma nullità relativa per violazione del contraddittorio, che va eccepita dalla parte nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dell'atto viziato.
- Le contestazioni alla CTU che attengono alla sua attendibilità o valutazione sono difese di merito e possono essere svolte anche in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuove questioni o eccezioni.
- La statuizione sulle spese segue la sorte dell'impugnazione principale: se la sentenza viene cassata in relazione a un motivo accolto, la regolazione delle spese deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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