Sentenza del 28/03/2018 n. 7645 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione e accertamento ICI relativo all'anno 2001, contestando il criterio utilizzato dal Comune per determinare la base imponibile. Secondo la ricorrente, dopo l'accatastamento del complesso immobiliare nel 1999 mediante procedura Doc.fa. e la proposta di autonome rendite catastali per quindici unità immobiliari, l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sulla rendita catastale ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, e non sul valore contabile risultante dal bilancio, previsto per i fabbricati del gruppo catastale D privi di rendita. La società ha inoltre contestato l'identificazione della particella e l'insufficiente motivazione dell'accertamento comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Dalle risultanze acquisite d'ufficio è emerso che, alla data rilevante, il complesso immobiliare o il cespite di maggiore consistenza non risultava effettivamente fornito di rendita catastale annotata negli atti catastali. La sola presentazione della procedura Doc.fa. e della rendita proposta non era sufficiente a sostituire il criterio contabile, sicché il Comune poteva determinare la base imponibile sulla base del valore di bilancio previsto per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto con attribuzione di rendita. È stata confermata la rideterminazione della base imponibile operata dai giudici di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15 per cento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita, la base imponibile ICI deve essere determinata sulla rendita catastale secondo il criterio generale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e privi di rendita catastale, la base imponibile può essere determinata sul valore risultante dalle scritture contabili fino all'anno di attribuzione della rendita.
D.M. n. 701 del 1994, procedura Doc.fa.
La procedura consente al contribuente di proporre categoria e rendita catastale. La rendita proposta resta provvisoria e non equivale necessariamente a una rendita definitivamente attribuita e annotata negli atti catastali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario può acquisire d'ufficio elementi e informazioni utili, anche tramite gli uffici competenti, quando ciò sia necessario per superare incertezze probatorie, senza sostituirsi integralmente all'onere delle parti.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
Il Comune può utilizzare dati comunque acquisiti per emettere l'accertamento ICI e, in determinate circostanze, può fondare l'atto anche sui dati contenuti nella proposta Doc.fa., purché conoscibili dal contribuente.
Consente al giudice di richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione quando siano necessarie per l'accertamento dei fatti controversi.
La rinuncia alla procura da parte del difensore non produce automaticamente effetti interruttivi o impeditivi nel giudizio di cassazione, in applicazione del principio di perpetuatio dell'ufficio defensionale.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 3160 del 2011
Il metodo contabile vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata; dal momento della richiesta il proprietario aderisce al sistema della rendita catastale, potendo essere tenuto a pagare una somma maggiore o avere diritto a una somma minore.
La richiesta di rendita produce effetti nel passaggio al sistema catastale, ma la concreta applicabilità del criterio fondato sulla rendita presuppone che il bene sia stato effettivamente iscritto in catasto con attribuzione della rendita entro l'annualità considerata.
Massime di principio
- Per i fabbricati del gruppo catastale D posseduti da imprese, il valore contabile può essere utilizzato per l'imposta finché il bene non risulta iscritto in catasto con attribuzione di rendita.
- La presentazione di una denuncia Doc.fa. o di una rendita proposta non dimostra necessariamente che la rendita sia stata definitivamente attribuita e annotata; occorre verificare la situazione catastale alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
- In presenza di più cespiti o unità immobiliari, è essenziale verificare che la particella indicata nell'avviso corrisponda effettivamente al bene tassato e che l'accatastamento riguardi tutte le componenti del complesso, comprese quelle di maggiore consistenza.
- Il Comune può utilizzare informazioni catastali e altri dati acquisiti d'ufficio per motivare l'accertamento, mentre il giudice tributario può richiedere direttamente informazioni all'Agenzia del Territorio per chiarire la situazione catastale.
- Se la rendita catastale viene attribuita successivamente, il contribuente può dover pagare una maggiore imposta oppure chiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
- La corretta determinazione della base imponibile dipende dalla situazione catastale effettiva esistente nell'annualità oggetto di accertamento, non soltanto dalla data di presentazione della pratica catastale.
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