Cassazione Civile, Ordinanza n. 30392/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva proceduto alla revisione parziale del classamento di un immobile sito in Roma, microzona "Parioli", elevandone la classe e quindi la rendita catastale. I contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso perché i beni assunti a comparazione erano indicati soltanto tramite identificativi catastali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'avviso era adeguatamente motivato perché richiamava i presupposti normativi e amministrativi della revisione, il significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona e le unità immobiliari comparative, senza necessità di indicare le caratteristiche dei singoli immobili; ha quindi chiesto il riconoscimento della legittimità del riclassamento e della sufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo del ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per la revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve essere rigorosa e non può ridursi al mero richiamo alla norma, ai provvedimenti amministrativi o al dato generico dello scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona. È necessario indicare le concrete ragioni che, con riferimento alla specifica unità immobiliare, giustificano l'attribuzione della nuova classe, tenendo conto dei caratteri dell'immobile, del fabbricato e della microzona, nonché delle trasformazioni urbane o degli interventi che abbiano inciso sulla riqualificazione dell'area. Poiché la CTR aveva applicato correttamente tali principi, il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese, perché gli intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
"adeguatamente indicato i presupposti normativi ed amministrativi"; "significativo scostamento" superiore alla soglia del 35%
La norma consente la revisione parziale del classamento in presenza di significativi scostamenti del rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale nella microzona, ma richiede un atto motivato in modo rigoroso, con indicazione delle concrete ragioni del riclassamento riferite alla singola unità immobiliare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"violazione art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ."
È stato il parametro processuale dedotto dall'Agenzia per denunciare la pretesa violazione di legge contenuta nella sentenza impugnata.
È richiamato come base tecnica del sistema catastale e del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale, ma non basta da solo a sorreggere la motivazione del riclassamento.
La legge finanziaria 2005 è richiamata come fonte del peculiare sistema di revisione del classamento per microzone.
sentenza Corte costituzionale n. 249 del 2017
È richiamata come conferma della legittimità del sistema, purché applicato con motivazione rigorosa e idonea a rendere conoscibili al contribuente le concrete ragioni del provvedimento.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento catastale per microzone, la motivazione dell'avviso deve essere specifica e rigorosa: non è sufficiente il mero richiamo alla norma, ai provvedimenti amministrativi o allo scostamento statistico tra valori medi di mercato e catastali.
- Il provvedimento di riclassamento deve esplicitare, con riferimento alla singola unità immobiliare, le ragioni concrete dell'attribuzione della nuova classe, indicando gli elementi dell'immobile, del fabbricato e della microzona che giustificano il mutamento.
- Le indicazioni di carattere generale sulla riqualificazione dell'area o sul differenziale tra valori medi sono idonee solo a fondare l'avvio della procedura, ma non bastano a sorreggere il singolo atto di riclassamento.
- Nel sistema di revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la tutela del contribuente e la trasparenza amministrativa impongono che il destinatario possa conoscere ex ante le ragioni effettive del provvedimento.
- Il giudice di merito che esiga una motivazione concreta e riferita al caso specifico applica correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di classamento catastale.
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