Cassazione Penale, Ordinanza n. 13836/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso si fondava, in sostanza, su una sola doglianza: la difesa contestava l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria, sostenendo che tali dichiarazioni dovessero essere considerate inutilizzabili. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva già esaminato compiutamente la censura, richiamando un orientamento consolidato sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, se verbalizzate e sottoscritte dal dichiarante, e aveva motivato in modo dettagliato sulla spontaneità e genuinità delle dichiarazioni autoaccusatorie. Il ricorso è stato quindi ritenuto meramente reiterativo di una questione già decisa nei precedenti gradi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della responsabilità confermata nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non interviene sulla configurabilità del reato, ma solo sulla doglianza relativa alla prova.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso presuppone che la doglianza sia non consentita in sede di legittimità perché reiterativa e già adeguatamente disattesa con motivazione congrua nei gradi di merito.
È richiamata la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, purché risultino verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, così da consentire al giudice il controllo del contenuto ed evitare equivoci o abusi.
- La spontaneità delle dichiarazioni si riferisce all'assenza di induzione o sollecitazione da parte degli operanti, non alla mera volontarietà del contenuto dichiarativo.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre una censura già esaminata e disattesa nei gradi di merito con motivazione logica e congrua, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata ha spiegato in modo analitico le ragioni della ritenuta spontaneità e genuinità delle dichiarazioni autoaccusatorie, la contestazione sull'utilizzabilità probatoria non è idonea a scardinare la decisione di merito.
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