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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20597/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia del giudicato formatosi con la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del G.U.P. di Salerno (24/03/2022, irrevocabile 11/04/2022). Secondo la difesa, l'accordo ex art. 444 aveva riqualificato la condotta come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e i fatti risalivano al 2006; per tale ragione, al momento della decisione ex art. 444 la fattispecie sarebbe stata già prescritta e la pena applicata sarebbe pertanto "illegale"

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse possibile per il giudice dell'esecuzione dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando la prescrizione sia maturata nel corso del procedimento di cognizione e non sia stata eccepita o impugnata nei gradi ordinari, essendosi così consolidato il giudicato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 38809/2022 e Sez. 1 n. 46476/2023) secondo cui la nozione di "pena illegale" che autorizza l'intervento del giudice dell'esecuzione è limitata a pene non previste dall'ordinamento per genere, specie o quantità. Il provvedimento impugnato è stato inquadrato come rilevante ai fini dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (domanda manifestamente infondata) e pertanto correttamente rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'accordo sulla pena (patteggiamento). Nel caso esaminato la sentenza di omologazione dell'accordo è divenuta irrevocabile e non è stato possibile ottenere dal giudice dell'esecuzione la declaratoria di inefficacia per questioni che dovevano essere dedotte nei rimedi ordinari.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di non dare corso a istanze manifestamente infondate. Il Tribunale ha ritenuto la richiesta del ricorrente manifestamente infondata per i motivi esposti e l'ha respinta in sede esecutiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma indicata quale parametro di vizio nel gravame (motivo di ricorso per vizio di legge). La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, non entrando nel merito del vizio dedotto.

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti e le relative qualificazioni. La riqualificazione della condotta in base al comma 5 è stata l'elemento sostanziale su cui la difesa ha fondato la tesi della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che tale questione dovesse essere affrontata nei rimedi ordinari e non in sede esecutiva.

  • art. 671 e art. 529 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel motivo di ricorso (voci processuali indicate dal ricorrente). Dal testo non emerge una specifica interpretazione sostanziale di queste norme da parte della Corte rispetto al caso concreto, trattandosi di richiamo alle regole di impugnazione e di efficacia del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando la prescrizione sia maturata durante il processo di cognizione e non sia stata tempestivamente eccepita o impugnata nei gradi ordinari: tali questioni devono essere trattate con i rimedi ordinari prima del passaggio in giudicato.
  • L'intervento del giudice dell'esecuzione per una "pena illegale" è limitato ai casi in cui la pena sia inesistente nell'ordinamento per genere, specie o quantità (abuso del potere discrezionale del giudice) e non si estende a errori di valutazione sulla prescrizione non prospettati anteriormente al giudicato.
  • Se una istanza davanti al giudice dell'esecuzione è manifestamente infondata, essa può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Per evitare la perdita del diritto di far valere la prescrizione o altre nullità/illegittimità, è necessario sollevarle e, se del caso, impugnarle nei termini e nei modi previsti durante il procedimento di cognizione o con i mezzi ordinari di impugnazione prima che la sentenza diventi irrevocabile.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva deve privilegiare l'uso dei mezzi ordinari (esame dei termini di impugnazione, ricorso per cassazione quando ammesso) piuttosto che affidarsi a rimedi esecutivi per questioni che attengono alla correttezza sostanziale della decisione di merito.

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