Cassazione Penale, Sentenza n. 27242/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede esecutiva la Corte di appello, accogliendo l'istanza di una condannata, aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto di tre diverse sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva in anni ventitrè di reclusione. La difesa ha impugnato l'ordinanza deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 125 e 671 c.p.p. quanto al trattamento sanzionatorio, violazione del principio di proporzionalità e carenza di motivazione. In particolare, si è contestato che il giudice dell'esecuzione avesse determinato gli aumenti per i reati satellite in modo forfettario e non specificamente motivato, con rinvio alle sentenze di cognizione, senza indicare in modo distinto le singole frazioni di aumento né effettuare un'adeguata comparazione tra i diversi gruppi di reati unificati, alcuni dei quali non omogenei tra loro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per reato continuato derivante da più condanne, deve scorporare i reati già riuniti, individuare il reato più grave e applicare aumenti autonomi e motivati per ciascun reato satellite; la motivazione deve rendere verificabile il rispetto della proporzione tra pena base e aumenti, non bastando il mero rispetto del limite del triplo della pena base. Nel caso concreto, la motivazione del provvedimento impugnato era ritenuta insufficiente perché gli aumenti erano stati determinati in modo sintetico e forfettario, senza specifica indicazione delle misure per i singoli satelliti e senza adeguata comparazione tra le varie sentenze considerate. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla determinazione della misura degli aumenti per la continuazione, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
norma invocata dalla difesa per denunciare violazione di legge, nullità/mancanza di motivazione e vizio motivazionale del provvedimento di esecuzione
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione del provvedimento
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la rideterminazione della pena
base normativa del reato continuato e degli aumenti per i reati satellite
parametri discrezionali per la determinazione della pena e dei singoli aumenti
indicato come reato più grave nel nuovo computo
uno dei reati oggetto delle sentenze unificate in continuazione
uno dei reati oggetto delle sentenze unificate in continuazione
uno dei reati oggetto delle sentenze unificate in continuazione
uno dei reati oggetto delle sentenze unificate in continuazione
richiamato per i reati in concorso nelle sentenze considerate
Corte cost. n. 183/2013
richiamata per la necessità di diversa composizione del giudice del rinvio nel procedimento esecutivo
Massime di principio
- Nel riconoscere la continuazione in sede esecutiva, il giudice deve procedere a un nuovo e autonomo calcolo della pena, scorporando i reati già oggetto di unificazione nelle singole sentenze e individuando correttamente il reato più grave.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere stabiliti e motivati in modo distinto per ciascun reato o gruppo di reati, così da consentire il controllo effettivo sul rispetto dei criteri di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- Non è sufficiente, per giustificare la pena complessiva, il richiamo alla congruità delle pene già inflitte o il mero rispetto del limite massimo del triplo della pena base; occorre una motivazione effettiva sugli aumenti concreti applicati.
- Una motivazione forfettaria o sintetica sugli aumenti della continuazione è illegittima quando non consente di verificare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice dell'esecuzione.
- Quando l'annullamento riguarda un provvedimento emesso in sede esecutiva da un giudice che ha già partecipato alla decisione impugnata, il rinvio deve avvenire a giudice in diversa composizione, secondo i principi costituzionali richiamati dalla Corte.
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