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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24423/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016, con cui l'Ufficio contestava la deducibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA, di costi per servizi acquistati da un'altra società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse respinto l'appello con motivazione del tutto generica e apodittica, senza rispondere alle specifiche censure dell'Ufficio. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva trascurato molte circostanze indicate dall'Amministrazione come rilevanti ai fini dell'inesistenza o non inerenza dei costi: la stretta connessione tra le società coinvolte, la quasi totalità dei costi della contribuente rappresentata da servizi della società fornitrice con emersione di credito IVA, la mancata coerenza di alcune registrazioni contabili e bancarie, e il fatto che le fatture avessero sostanzialmente ribaltato l'intero costo del lavoro. Tali elementi non erano stati minimamente esaminati dalla CTR.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, ravvisando una motivazione apparente della sentenza impugnata, perché la CTR aveva formulato affermazioni assertive e scollegate dal thema decidendum e dal thema probandum, senza scrutinare le concrete doglianze dell'Ufficio né le circostanze da questo dedotte e provate. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio ad altro giudice di appello per un nuovo esame del merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma processuale la cui violazione, insieme alle altre indicate, è stata dedotta per denunciare la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta dalla Corte solo apparentemente assolto dalla CTR.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma che impone una motivazione non meramente apparente o assertiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il vizio processuale fatto valere in cassazione per nullità della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito afferma in modo apodittico la sussistenza o insussistenza di un fatto decisivo, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi con le specifiche risultanze probatorie e con le deduzioni delle parti.
  • In materia tributaria, la decisione sull'inerenza dei costi non può risolversi in formule generiche: il giudice deve esaminare gli elementi concreti dedotti dall'Ufficio e spiegare perché essi siano o non siano idonei a incidere sulla deducibilità fiscale.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non prende in considerazione circostanze fattuali specificamente dedotte e documentate dalla parte, limitandosi a conclusioni assertive avulse dal thema decidendum e dal thema probandum.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione consente la cassazione della sentenza quando la carenza argomentativa impedisca di comprendere le ragioni effettive della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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