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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37773/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto nei gradi di merito la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore perché nell'atto introduttivo mancava l'indicazione nominativa dei testimoni da escutere. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 414, 420 e 421 c.p.c., nonché dell'art. 6 c.t.u., sostenendo che, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei nominativi dei testi non determina decadenza dalla prova, ma integra una mera irregolarità sanabile dal giudice mediante assegnazione di un termine per regolarizzare l'istanza istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha riaffermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la mancanza nell'atto introduttivo dei nominativi dei testimoni non comporta automatica inammissibilità o decadenza dalla prova testimoniale, ma costituisce una irregolarità che impone al giudice di attivare i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., assegnando alla parte un termine perentorio per integrare o regolarizzare la lista dei testimoni. Poiché la Corte territoriale aveva invece ritenuto la prova definitivamente inammissibile per il solo difetto originario dei nominativi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    La mancata indicazione dei nominativi dei testimoni non determina, nel rito del lavoro, decadenza automatica dalla prova, ma solo irregolarità sanabile.

  • art. 414 c.p.c.

    L'atto introduttivo del giudizio di lavoro può contenere capitoli di prova testimoniale anche se carente dell'indicazione nominativa dei testi, ferma la possibilità di regolarizzazione.

  • art. 420 c.p.c.

    Il giudice del lavoro può e deve attivare i poteri di gestione dell'istruzione per consentire la regolarizzazione della prova testimoniale irregolare.

  • art. 421 c.p.c.

    Le disposizioni del primo e secondo comma vanno lette unitariamente e consentono al giudice di assegnare un termine per integrare i nominativi dei testimoni o i fatti sui quali essi debbano essere interrogati, in funzione della ricerca della verità materiale.

  • art. 6 c.t.u.

    È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte.

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89

    La soppressione del comma 3 dell'art. 244 c.p.c. non ha fatto venir meno la possibilità di regolarizzazione della prova testimoniale nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente citato nel testo, ma non emerge una specifica valutazione della ripartizione dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione delle generalità dei testimoni nell'atto introduttivo non comporta di per sé decadenza dalla prova testimoniale, quando i capitoli siano comunque specificamente formulati in relazione ai fatti allegati.
  • La carenza nella lista testimoniale integra una mera irregolarità processuale che il giudice deve segnalare alla parte, assegnando un termine perentorio per la regolarizzazione, prima di dichiarare la decadenza.
  • I poteri istruttori del giudice del lavoro, letti unitariamente alla luce degli artt. 420 e 421 c.p.c., sono finalizzati al contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità materiale e consentono un intervento officioso più ampio rispetto al rito ordinario.
  • La soppressione del previgente comma 3 dell'art. 244 c.p.c. non elimina il potere-dovere del giudice del lavoro di consentire la correzione delle carenze formali della prova testimoniale.
  • La decadenza dalla prova testimoniale per mancata regolarizzazione sopravviene solo se la parte non ottempera al termine perentorio assegnato dal giudice, ed è rilevabile anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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