Cassazione Penale, Ordinanza n. 05553/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già ritenuto irrevocabilmente responsabile, nel cui procedimento di rinvio la Corte di appello di Milano aveva riconosciuto la continuazione esterna con una precedente sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano irrevocabile il 15/4/2023, rideterminando la pena complessiva in anni 3 di reclusione quale pena base, con aumenti di anni 1 per il reato di cui al capo 1 (art. 74 d.P.R. 309/90), di mesi 6 per il capo 19 (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) e di mesi 6 per il capo 22 (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90). Il ricorso per cassazione lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., deducendo difetto di motivazione sulla dosimetria della pena e asserito travisamento dei criteri di proporzionalità, anche in comparazione con la posizione degli altri coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché gli aumenti di pena erano di entità contenuta e non superavano il limite legale del triplo della pena base previsto dall'art. 81, comma 1, c.p., non sussistesse un obbligo di motivazione specifica e dettagliata sulla dosimetria. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla sproporzione della pena e sul confronto con i coimputati erano generiche e che, in sede di legittimità, non è consentita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio quando questo non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rispetto del limite legale del triplo della pena base, unito alla misura contenuta degli aumenti di pena, esclude l'obbligo di una motivazione specifica e dettagliata sulla determinazione dell'aumento per i reati satellite.
La censura sulla dosimetria della pena è sindacabile solo se la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; altrimenti non è consentita una nuova valutazione in cassazione.
I criteri di commisurazione della pena non impongono una motivazione analitica in presenza di aumenti modesti e non manifestamente sproporzionati.
Costituisce uno dei reati per cui è stato applicato l'aumento di pena nel giudizio di rinvio.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Costituisce uno dei reati satellite considerati ai fini del riconoscimento della continuazione e della rideterminazione della pena.
art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90
Costituisce uno dei reati satellite considerati ai fini del riconoscimento della continuazione e della rideterminazione della pena.
Massime di principio
- Nel reato continuato, quando il giudice di merito determina aumenti di pena di esigua entità e complessivamente contenuti entro il limite legale del triplo della pena base, non è necessaria una motivazione specifica e analitica per ciascun aumento.
- La doglianza relativa alla sproporzione della pena è inammissibile in cassazione se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.
- Il raffronto con la posizione di altri coimputati non è, di per sé, sufficiente a fondare un vizio di motivazione sulla pena se la censura resta generica e non evidenzia uno specifico errore del giudice di merito.
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