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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18486/2020 del 04/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia per inadempimenti relativi a compravendita/preliminare: Ascari aveva chiesto risarcimento per mancato trasferimento di una cantina, mancata esecuzione di lavori di ristrutturazione e mancata consegna del certificato di abitabilità. L'Immobiliare Capricorno e Galli Gibertini hanno impugnato la sentenza d'appello con due principali censure: 1) violazione per ultrapetizione/erronea quantificazione del danno, sostenendo che Ascari avesse rinunciato alla domanda relativa all'abitabilità e quindi non poteva essere liquidato quel pregiudizio; 2) vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi nella respinta domanda di manleva verso i terzi chiamati (Borelli e Zanetti), lamentando che la Corte d'appello non abbia valutato correttamente i numerosi atti e transazioni che legavano i terzi all'obbligo di trasferire la cantina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendolo infondato e osservando che l'interpretazione della domanda e la valutazione della sua riduzione spettano al giudice di merito; inoltre la censura sull'ultrapetizione non era stata adeguatamente dedotta in appello). Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un vizio di motivazione e l'omesso esame di elementi probatori decisivi relativi alla manleva: la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo motivo e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame, anche sulle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Riferimento al principio sulla proposizione e allegazione della prova; utilizzato nella contestazione della quantificazione del danno e della ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all'interpretazione delle conclusioni e alla possibile ultrapotestatività della decisione; la Corte segnala che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e che la censura in cassazione deve essere specificamente dedotta in grado d'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato tra le norme processuali richiamate in relazione all'attività probatoria (valutazione della c.t.u. e mezzi di prova).

  • art. 116 c.p.c.

    Riferimento alla valutazione delle prove e all'onere di allegazione; impiegato nella valutazione della legittimità delle conclusioni probatorie usate dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzata dal ricorrente per censurare presunte violazioni di norme processuali nella motivazione e nella valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    Richiamati in riferimento all'omesso esame di fatti e all'omessa valutazione di documenti decisivi per il giudizio: la Corte ha ritenuto sussistente il vizio rispetto alla domanda di manleva.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Evocato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice circa i fatti decisivi per la decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse carente sul punto della manleva.

Massime di principio

  • La valutazione dell'ambito della domanda e la sua eventuale riduzione sono prerogativa del giudice di merito: le censure in cassazione su ultrapetizione richiedono che il vizio sia stato specificamente dedotto in appello, altrimenti risultano inammissibili.
  • La c.t.u. e gli altri mezzi probatori possono essere correttamente usati come base per la quantificazione del danno, ma la parte che contesta il danno deve proporre censure specifiche in grado d'appello per consentire al giudice di legittimità di sindacare la motivazione.
  • La domanda di manleva (garanzia) va esaminata come autonoma rispetto alla domanda principale: il giudice deve valutare i rapporti contrattuali tra soggetti diversi e la connessione tra omissioni, non potendo limitarsi a valorizzare solo l'inadempimento dell'attore principale.
  • L'omessa o contraddittoria motivazione su fatti o documenti decisivi (es. transazioni, rogiti, diffide) integra vizio di motivazione sindacabile in cassazione e può determinare la cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • In sede di legittimità la Corte non procede a rinnovazione probatoria ma verifica se il giudice di merito abbia considerato e motivato adeguatamente gli elementi decisivi; in caso contrario ordina il rinvio.

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