Cassazione Penale, Sentenza n. 7510/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi in Cassazione. Il ricorso di BOSETTO Tiziano contestava la sussistenza dell'associazione per delinquere (mancata prova della permanenza del vincolo associativo, della conoscenza reciproca e di una organizzazione stabile), la mancata indicazione dei singoli apporti causali ai reati-fine (truffa, riciclaggio, falso), il rigetto delle circostanze attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena-base e degli aumenti per continuazione. Il ricorso di BRANDINI Bruno impugnava la motivazione della Corte d'appello ritenuta contraddittoria: Brandini sosteneva di essere un autista occasionale assunto poco prima, di non aver consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo né della sostituzione delle targhe, di non aver compiuto attività organizzativa e di non esser parte dell'associazione; contestava inoltre la sussistenza di prove a carico in ordine al riciclaggio del trattore e alla responsabilità per la truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza. Per il ricorso di Bosetto la Corte ha confermato l'esistenza di una associazione ben organizzata e stabile, rilevando elementi quali documentazione falsa predisposta, iscrizione fittizia alla piattaforma Transpobank, reperimento di mezzi (anche di provenienza illecita) con targhe non corrispondenti, individuazione di depositi per la merce e ripartizione di ruoli; il Bosetto è stato ritenuto consapevole e attivo nella reperzione dei depositi e nella vendita della merce trafugata, nonché partecipante alle operazioni funzionali alle truffe (anche per riciclaggio e falsificazione documentale). La Cassazione ha ritenuto corretta la trattazione dei singoli reati-fine e la motivazione sui punti di carattere probatorio, nonché legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche (mancanza di elementi positivi favorevoli indicati dall'imputato) e congrua la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione in relazione al ruolo e al profitto elevato. Quanto al ricorso di Brandini, la Suprema Corte ha confermato che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'assoluzione dai capi A) ed E) per insufficienza probatoria e la condanna per i capi B) (truffa) e D) (riciclaggio) sulla base di elementi obiettivi: il blocchetto di accensione forzato, la presenza di targhe alternative sul mezzo e la funzione svolta dall'autista nel trasporto dei carichi, che denotano consapevolezza dell'illiceità. Infine, la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare il vizio di motivazione impugnato in cassazione rispetto alla sentenza di merito
Norma invocata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi
Richiamato nei termini generali relativi ai parametri di determinazione della pena (pena-base e sue modulazioni)
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Norma sostanziale richiamata implicitamente per la configurazione dell'associazione per delinquere: la Cassazione condivide la valutazione che erano presenti struttura, mezzi e ripartizione di ruoli
Norma sostanziale relativa ai reati-fine (truffe) per le quali sono state acquisite prove di realizzazione di due episodi
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Norma sostanziale richiamata per i fatti relativi al mezzo stradale di provenienza furtiva e alla relativa imputazione per riciclaggio
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere non è necessario che tutti gli associati si conoscano reciprocamente: è sufficiente la consapevolezza di essere ingranaggi di una struttura organizzata e la volontà comune di partecipare alla società criminosa
- La presenza di mezzi organizzativi (documentazione falsa, iscrizioni fittizie, reperimento di mezzi e depositi, ripartizione di ruoli) può giustificare la deduzione di una struttura stabile anche se i reati concretamente emersi sono in numero ridotto
- Per estendere la responsabilità ai reati-fine è necessario collegare il ruolo del singolo alle operazioni funzionali alla commissione dei delitti: il giudice può ritenere partecipazione anche per attività a valle (custodia, vendita, collocamento della merce) se queste sono funzionali alla realizzazione delle truffe
- In cassazione l'impugnazione per mancata concessione delle attenuanti generiche richiede che il ricorrente indichi elementi positivi a suo favore; la mera affermazione di innocenza o l'assenza di elementi negativi non è sufficiente
- Elementi materiali e oggettivi (es. blocchetto di accensione forzato, presenza di targhe di riserva) costituiscono indizi pregnanti di consapevolezza dell'illiceità e possono sorreggere la condanna dell'autista anche in assenza di prova di partecipazione all'organizzazione
- La Corte di legittimità valuta la congruità della motivazione di merito nel suo insieme: contestazioni generiche sull'insufficienza della prova o sulla presunta contraddittorietà richiedono la indicazione di punti specifici di mancanza o illogicità per poter avere successo
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