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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27771/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva proposto ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, in una controversia tributaria relativa a dazi, sanzioni e revoca di una preferenza tariffaria su merce importata, aveva rigettato il ricorso per cassazione contro la decisione della CTR Lombardia e aveva definito parte del contenzioso come cessata materia del contendere. Nell'ordinanza qui riassunta la Corte non entra nel merito dei motivi di revocazione perché rileva d'ufficio che il ricorso non è stato depositato nel termine di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.; la resistente si era costituita con controricorso e aveva discusso il merito, ma senza eccepire specificamente il vizio di improcedibilità.

La decisione

La Corte dichiara d'ufficio improcedibile il ricorso per mancato tempestivo deposito ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. e non esamina i motivi di revocazione. Precisa che la costituzione della controparte non sana la violazione di un termine perentorio, perché l'art. 156 c.p.c. opera solo per irregolarità formali e non per inosservanza di termini; compensa inoltre le spese processuali, in ragione della definizione in rito e della mancata costituzione della ricorrente. Esclude anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per mancanza del presupposto del deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il ricorso non è stato depositato fino alla data della certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni

    il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio

  • art. 156 c.p.c.

    il principio ... di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori

  • art. 380 bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamo al procedimento camerale non partecipato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità ...

    il contributo unificato დამატivo non è dovuto se manca il deposito del ricorso

  • Cass. n. 12894/2013

    richiamata a sostegno della non sanabilità della violazione di termini perentori

  • Cass. n. 24686/2014

    richiamata a sostegno della non sanabilità della violazione di termini perentori

  • Cass. n. 24453/2017

    richiamata a sostegno della non sanabilità della violazione di termini perentori

  • Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981

    richiamata per affermare la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità

  • Cass. n. 22092/2019

    richiamata per affermare la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità

  • Cass. n. 26529/2017

    richiamata per affermare la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità

  • Cass. n. 252/2001

    richiamata per affermare la rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. determina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato del giudizio.
  • La costituzione della parte resistente non sana la violazione di un termine perentorio, poiché il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. riguarda solo irregolarità formali e non l'inosservanza dei termini.
  • Quando il giudizio è definito in rito per improcedibilità d'ufficio, la Corte può compensare le spese processuali in presenza di particolari elementi del caso, come la mancata costituzione della ricorrente.
  • In mancanza del deposito del ricorso non operano i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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