Cassazione Penale, Ordinanza n. 06353/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, disposta dal Tribunale. Ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3 Cost., lamentando la mancanza di attualità della pericolosità sociale; 2) la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che il provvedimento si sarebbe fondato su atti di procedimenti pendenti; 3) la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, per l'errato inquadramento nelle categorie di cui all'art. 1, lett. b) e c), del medesimo decreto; 4) la violazione dell'art. 680 c.p.p. in relazione alla durata della misura. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici, perché formulati in modo assertivo e non idonei a esprimere rituali censure di legittimità contro la motivazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per contestare la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale necessaria per la misura di prevenzione.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione alla dedotta mancanza di attualità della pericolosità sociale.
Invocato per contestare l'asserito utilizzo, nel provvedimento di prevenzione, di atti di procedimenti penali pendenti.
Invocato per denunciare l'errato inquadramento del ricorrente nelle categorie soggettive previste dal decreto antimafia.
art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011
Richiamato per censurare la qualificazione del ricorrente come soggetto rientrante nelle categorie di pericolosità previste dalla norma.
Richiamato con riguardo alla durata della misura di prevenzione impugnata.
Applicato come base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colposa dell'impugnazione, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata come precedente conforme sul versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità derivante da colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono contenere censure specifiche e rituali avverso la motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni meramente assertive o generiche sono inidonee e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione avverso una misura di prevenzione si limita a ripetere contestazioni astratte sulla pericolosità sociale, sull'uso di procedimenti pendenti, sulla qualificazione soggettiva o sulla durata della misura, senza confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato, la censura è generica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mera evocazione di norme sostanziali o processuali, senza uno sviluppo argomentativo idoneo a mostrare l'errore del giudice di merito, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →