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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39579/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alfano: deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Arcone: deduceva nullità della sentenza per presunta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato (sostenendo che l'impugnazione del PM fosse fondata solo su fatti e quindi inammissibile) e, in subordine, omessa o apparente motivazione in relazione all'esclusione della continuazione c.d. esterna, contestando che il giudice di merito avesse valorizzato esclusivamente il dato temporale (anni 3 e mesi 5) senza considerare lo stato di detenzione quale mera sospensione dell'attività delittuosa e gli elementi che dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Alfano il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti è giudizio di fatto e, se la motivazione del giudice è congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione. Per Arcone la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM e ha poi confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la continuazione esterna: non sussistevano elementi specifici per ritenere che al momento del primo fatto l'esecuzione del secondo fosse già stata programmata, e il rilevante intervallo temporale (3 anni e 5 mesi) richiedeva una più solida prova della pianificazione antecedente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    citato come art. 416 bis1 comma terzo cod.pen. (nel testo)

    riferito alla circostanza attenuante collegata al reato di associazione mafiosa; nel caso la circostanza attenuante era stata già concessa in sede di merito

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    presente nel motivo di ricorso di Alfano

    norme che individuano i motivi di nullità o vizio di motivazione dedotti in cassazione; qui invocate per lamentare omessa concessione delle attenuanti generiche

  • art. 62-bis cod. pen.

    citato nella motivazione della Corte

    disciplina relativa alle circostanze attenuanti di particolare tenuità o rilevanza; la Corte ricorda che la loro valutazione è rimessa al giudice di merito come giudizio di fatto

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato nella discussione sull'erronea applicazione della disciplina della continuazione (capoverso)

    norma che disciplina la continuazione tra reati e i requisiti per ritenere l'unicità del disegno criminoso; la Corte richiede l'accertamento di elementi specifici che dimostrino la programmazione dei reati successivi già al momento del primo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato nella pronuncia di condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende

    norma che prevede la condanna alle spese e la comminazione di somme alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili o infondati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

    norma procedurale che consente la riassunzione e la sintesi dei motivi in sede di cassazione

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito: se la motivazione è congrua e non contraddittoria la Cassazione non la riesamina nel merito
  • La continuazione (in particolare la continuazione c.d. esterna) richiede la prova che i reati successivi fossero già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; il mero ruolo analogo o la comune appartenenza al medesimo clan non sono di per sé sufficienti
  • Un rilevante intervallo temporale fra i fatti (es. anni) non esclude automaticamente la continuazione, ma rende necessario che la parte che la pretende fornisca elementi specifici e probanti della programmazione antecedente
  • L'appello del pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata con rito abbreviato non è automaticamente inammissibile: può essere ammesso se deduce questioni di diritto o vizi di motivazione configuranti una violazione normativa
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità preventiva del ricorso

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