Cassazione Penale, Sentenza n. 39579/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alfano: deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Arcone: deduceva nullità della sentenza per presunta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato (sostenendo che l'impugnazione del PM fosse fondata solo su fatti e quindi inammissibile) e, in subordine, omessa o apparente motivazione in relazione all'esclusione della continuazione c.d. esterna, contestando che il giudice di merito avesse valorizzato esclusivamente il dato temporale (anni 3 e mesi 5) senza considerare lo stato di detenzione quale mera sospensione dell'attività delittuosa e gli elementi che dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Alfano il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti è giudizio di fatto e, se la motivazione del giudice è congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione. Per Arcone la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM e ha poi confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la continuazione esterna: non sussistevano elementi specifici per ritenere che al momento del primo fatto l'esecuzione del secondo fosse già stata programmata, e il rilevante intervallo temporale (3 anni e 5 mesi) richiedeva una più solida prova della pianificazione antecedente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
citato come art. 416 bis1 comma terzo cod.pen. (nel testo)
riferito alla circostanza attenuante collegata al reato di associazione mafiosa; nel caso la circostanza attenuante era stata già concessa in sede di merito
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
presente nel motivo di ricorso di Alfano
norme che individuano i motivi di nullità o vizio di motivazione dedotti in cassazione; qui invocate per lamentare omessa concessione delle attenuanti generiche
citato nella motivazione della Corte
disciplina relativa alle circostanze attenuanti di particolare tenuità o rilevanza; la Corte ricorda che la loro valutazione è rimessa al giudice di merito come giudizio di fatto
richiamato nella discussione sull'erronea applicazione della disciplina della continuazione (capoverso)
norma che disciplina la continuazione tra reati e i requisiti per ritenere l'unicità del disegno criminoso; la Corte richiede l'accertamento di elementi specifici che dimostrino la programmazione dei reati successivi già al momento del primo
citato nella pronuncia di condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende
norma che prevede la condanna alle spese e la comminazione di somme alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili o infondati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
norma procedurale che consente la riassunzione e la sintesi dei motivi in sede di cassazione
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito: se la motivazione è congrua e non contraddittoria la Cassazione non la riesamina nel merito
- La continuazione (in particolare la continuazione c.d. esterna) richiede la prova che i reati successivi fossero già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; il mero ruolo analogo o la comune appartenenza al medesimo clan non sono di per sé sufficienti
- Un rilevante intervallo temporale fra i fatti (es. anni) non esclude automaticamente la continuazione, ma rende necessario che la parte che la pretende fornisca elementi specifici e probanti della programmazione antecedente
- L'appello del pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata con rito abbreviato non è automaticamente inammissibile: può essere ammesso se deduce questioni di diritto o vizi di motivazione configuranti una violazione normativa
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità preventiva del ricorso
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