Cassazione Penale, Ordinanza n. 35694/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia imposto con provvedimento DASPO. Con un unico motivo ha dedotto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito non le aveva riconosciute. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per la violazione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia imposto con DASPO.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate solo sulla base della mancanza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificarne la concessione.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificarne il riconoscimento.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta, da solo, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo non specifico la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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